In caso di omesso versamento dell’IVA (reato ai sensi dell’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000) la responsabilità penale cade sul rappresentante legale dell’azienda in carica al momento dell’ultima scadenza utile per il versamento dell’imposta, ossia il termine entro cui versare l’acconto del periodo d’imposta successivo, anche qualora sia subentrato come amministratore successivamente alla presentazione della dichiarazione IVA ma prima del termine ultimo per il versamento dell’imposta.
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A chiarirlo è stata la sentenza n. 18834/2017 della Corte di Cassazione che, confermando la decisione della Corte d’appello, ha precisato che il legale rappresentante in carica al momento della scadenza del termine per il versamento è il soggetto su cui grava l’obbligo tributario di versamento dell’imposta dovuta sulla base della dichiarazione e a nulla rileva che il soggetto che aveva materialmente redatto la dichiarazione IVA fosse il precedente legale rappresentante.
I giudici ricordano inoltre i principi secondo cui:
- colui che assume la carica di amministratore, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze;
- l’assunzione della carica di amministratore comporta una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi.
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Ne consegue che a rispondere dei reati tributari in materia di mancato versamento di imposte deve essere colui che subentra nella carica sociale/legale rappresentanza in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta.
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