Anche i parcheggi sotterranei sono soggetti al pagamento della TARI, la tassa rifiuti, a chiarirlo è stata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22124/2017. In particolare viene precisato che l’area del sottosuolo adibita a posto auto non è esente dal pagamento del tributo nonostante l’inesistenza di muri perimetrali che delimitano la singola area adibita a parcheggio.
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Per lo Studio Professionale che impugnava l’avviso di accertamento relativo a T.I.A (Tariffa di Igiene Ambientale) per gli anni 2006 e 2007 davanti alla CTP di Prato, il pagamento della pretesa con riferimento al posto auto non era dovuto perché improduttivo di rifiuti. La CTP accoglieva il ricorso, come la CTR della Toscana. La società Ambiente Servizi Mobilità S.p.A. ricorreva quindi per Cassazione per la quale ritenere non assoggettabili a TIA i posti auto collocati nel sottosuolo rappresentava un evidente contrasto alla norma di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997.
Per i giudici della Cassazione:
- la T.I.A. rappresenta una mera variante della TARSU, quindi si può applicare l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di TARSU, con riguardo all’art. 62, comma 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, mentre le deroghe indicate al comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (Cass. n. 18054 del 2016);
- l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione spetta al contribuente, pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l’esenzione, costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 9731 del 2015);
- l’impossibilità di produrre rifiuti deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei locali (Cass. n. 19720 del 2010).
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Dunque, concludono i giudici:
“L’area del sottosuolo, adibita a posto auto, non è esente da tassazione, posto che non sono ravvisabili ragioni che possano escludere la possibilità di produrre rifiuti, laddove, nella specie, l’inesistenza di muri perimetrali, che delimitano la singola area adibita a parcheggio, appare irrilevante, in quanto le aree a ciò utilizzate sono aree, esattamente individuabili ed esclusivamente a disposizione dell’utilizzatore, e quindi frequentate da persone e, come tali, produttive di rifiuti in via presuntiva (Cass. n. 14770 del 2000; Cass. n. 5047 del 2015)”.
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