Con il Decreto del 3 agosto 2017 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato le nuove disposizioni di attuazione della disciplina concernente l’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) in favore delle imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale, a fronte delle novità introdotte dalla riforma delle norme di redazione del bilancio d’esercizio per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali e dalla Legge di Stabilità 2017.
In particolare le disposizioni dell’ACE per la determinazione della base imponibile IRES e IRAP sono state modificate con riferimento ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali per i quali la riforma ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2016 nuove modalità di contabilizzazione dei fenomeni aziendali.
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La Legge di Stabilità 2017 ha invece reso omogenei i criteri di determinazione della base ACE e le regole per la rilevazione delle variazioni per i soggetti IRES e IRPEF. La novità interessa in particolare questi ultimi (imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria) che, a decorrere dal 2016, devono determinare, al pari dei soggetti IRAP,la base Ace secondo il criterio “incrementale”.
Dunque ai fini ACE non rileva più la forma giuridica assunta dall’impresa e per tutti il calcolo vorrebbe fatto tenendo conto di:
- conferimenti in denaro;
- accantonamenti di utili e riserve disponibili;
- riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci (o all’imprenditore) a qualsiasi titolo.
I soggetti IRPEF non dovranno effettuare il ricalcolo della base ACE per i periodi pregressi 2011-2015.
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È stato poi rimodulato il perimetro delle disposizioni antielusive, individuando in maniera più puntuale la nozione di gruppo societario e tenendo conto, per le persone fisiche, delle partecipazioni possedute dai familiari.
Il nuovo Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze abroga quello del 14 marzo 2012 contenente le disposizioni previgenti.
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