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Valida la notifica cartella al portiere

di Noemi Ricci

24 Luglio 2017 10:00

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La Cassazione ammette la validità della notifica delle cartelle esattoriali consegnate a mano al portiere, senza invio di raccomandata.

Con la sentenza n. 17445/2017 la Corte di Cassazione ha chiarito che la cartella esattoriale notificata a mezzo del servizio postale ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 602/73 si perfeziona con la consegna al portiere ed è quindi legittima senza alcun invio della seconda raccomandata al destinatario.

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Nel caso in esame si trattava di ben nove cartelle di pagamento, per sei delle quali la notifica era stata consegnata a mano al portiere e contro le quali la società di capitali aveva presentato ricorso alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale aveva ritenuto illegittima la notifica, poiché avvenuta con consegna senza l’invio della raccomandata informativa al destinatario, come previsto dall’art. 60 b-bis del D.P.R. n. 600/73, dopo il 4.7.2006, quando il D.L. n. 223 del 2006 aveva introdotto la lettera b-bis nell’art. 60 del DPR n. 600/73, il quale avrebbe stabilito la necessità di tale adempimento.

L’Amministrazione finanziaria è quindi ricorsa in Cassazione che ha accolto il ricorso del Fisco motivando tale decisione con il fatto che:

“gli Uffici Finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto Ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della Legge n. 890 del 1982 – cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario.

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Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale dell’art. 14 L. n. 890/82, come modificato dall’art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli Uffici Finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli Uffici Finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale — con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 D.M. 9 aprile 2001 (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’Ufficiale giudiziario.

In questa direzione, del resto, depone proprio l’art. 26 1° comma del D.P.R. n. 602/73 che consente anche agli Ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso articolo 26 il rinvio all’art. 60 D.P.R. n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo” (cfr. Cass. n. 3254/2016).

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