Tratto dallo speciale:

Voluntary bis, nuovi chiarimenti fiscali

di Barbara Weisz

Pubblicato 21 Luglio 2017
Aggiornato 24 Luglio 2017 10:26

logo PMI+ logo PMI+
Voluntary bis, detrazione tasse pagate all'estero anche se non dichiarate, novità su sanzioni ed esenzioni dichiarative: circolare Entrate.

Niente doppia imposizione per chi ha pagato le tasse all’estero, anche se non ha presentato la dichiarazione o ha omesso di inserire i redditi all’estero, sanzioni per chi non rispetta il termine del 30 settembre 2017 per l’autoliquidazione delle somme dovute, esonero dagli obblighi dichiarativi IVIE e IVAFE (immobili e attività finanziarie all’estero), benefici per le emersioni di capitali dai paesi black list: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla voluntary disclosure bis con la circolare 21/2017, che recepisce le novità normative introdotte con la manovra bis (articolo 1 – ter del Dl 50/2017).

=> Voluntary bis, software e istruzioni

Doppia Imposizione

Innanzitutto, in caso di redditi da lavoro dipendente o autonomo prodotti all’estero, il contribuente che aderisce alla voluntary disclosure, se ha pagato le imposte in uno stato estero, può detrarle, anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione di tali redditi. In pratica, viene chiarito che l’adesione alla procedura di collaborazione volontaria evita la doppia imposizione, consentendo quindi di non applicare quanto previsto dall’articolo 165, comma 8, del TUIR. Questa disposizione si applica anche agli atti non ancora definiti relativi alla precedente della voluntary disclosure. Non è invece possibile chiedere il rimborso di imposte già pagate.

In base a questa novità, il contribuente calcola la maggiore imposta al netto di quanto già versato all’estero. Una soluzione che l’Agenzia delle Entrate definisce «improntata a principi di equità» e «coerente con i recenti interventi normativi volti ad agevolare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente, consentendo (limitatamente alla voluntary disclosure), di superare il suddetto divieto previsto dal  comma 8 dell’articolo 165 del TUIR.

=> Voluntary bis, calcolo online

Sanzioni

La riapertura dei termini per la voluntary disclosure (prevista dall’articolo 7 del Dl 193/2016), prevede come è noto la possibilità, innovativa rispetto alla precedente versione, di versare le somme autonomamente entro il 30 settembre 2017. Se però il contribuente non effettua il versamento nel termine previsto, paga le sanzioni nella seguente misura:

  • 60% del minimo edittale se ricorrono le ipotesi previste dalle lettere a, b, c del comma 4 dell’articolo 5-quinquies del decreto legge: sono i casi in cui le attività emerse sono trasferite in Italia o in paese UE o aderente allo Spazio Economico Europeo, o viene rilasciata all’intermediario estero presso cui sono detenute autorizzazione allo scambio di informazioni con l’Italia;
  • 85% del minimo edittale negli altri casi.

La sanzione dell’85% si applica anche in caso di mancato pagamento spontaneo, violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività  finanziarie all’estero, imposta sul valore aggiunto e di ritenute.

In caso di versamento insufficiente, è prevista una maggiorazione sulle somme da versare del 3 o del 10%, a seconda della consistenza percentuale degli errori e della loro tipologia. L’importo totale ottenuto a seguito delle operazioni di maggiorazione, compreso quanto già versato, non può in nessun caso essere superiore rispetto a quanto sarebbe dovuto in caso di mancata autoliquidazione da parte del contribuente.

IVIE e IVAFE

L’adesione alla voluntary disclosure bis evita una serie di obblighi dichiarativi, fra cui quelli del monitoraggio fiscale. L’esenzione è valida limitatamente al 2016 e alla frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria. Chi aderisce alla nuova procedura non è tenuto a dichiarare nemmeno l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE)  e  quella  sul  valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). In questo modo è stato reso omogeneo l’esonero per tutti gli obblighi dichiarativi connessi alla mera detenzione all’estero di attività finanziarie e patrimoniali, a prescindere dalla maturazione sulle stesse di eventuali redditi.

Entrate