Le agevolazioni per la prima casa spettano anche in caso di immobile ricevuto in donazione, ma solo ad alcune condizioni, chiarite dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 86/2017.
In particolare le Entrate chiariscono che affinché la disciplina agevolativa riservata all’abitazione principale trovi applicazione, con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, anche per gli acquisti a titolo gratuito è necessario vendere, entro un anno, l’eventuale altro immobile che sia stato acquistato dallo stesso contribuente beneficiando allo stesso modo delle agevolazioni prima casa.
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Si tratta ad esempio dell’IVA agevolata da corrispondere in caso di acquisto di immobili abitativi da impresa, nonché delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Il tutto purché si tratti di una prima casa diversa da quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Dunque è possibile fruire dei benefici prima casa anche per la costituzione o il trasferimento di diritti su immobili per i quali ricorrano i presupposti di legge derivanti da successione o donazione. L’interessato deve dichiarare di volersi avvalere di tale agevolazioni e di averne diritto nella stessa dichiarazione di successione o nell’atto di donazione.