Locazioni brevi, i codici tributo per la tassa Ainrbnb

di Noemi Ricci

11 Luglio 2017 11:00

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I codici tributo che gli intermediari come Airbnb devo utilizzare nel modello F24 per il versamento della cedolare secca.

Prende il via il nuovo regime fiscale delle locazioni brevi stabilito con la manovra correttiva della Legge di Stabilità 2017 (D.L. 50/2017 convertito nella L. 96/2017) che prevede nuovi obblighi per i gestori dei portali web come Airbnb che consentono l’affitto di immobili, agenzie immobiliari o di intermediazione in termini di versamento della cedolare secca.

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Adempimenti

In particolare i gestori di tali portali e delle agenzie di intermediazione dovranno:

  • comunicare all’Agenzia delle Entrate i contratti di affitto breve conclusi grazie ai servizi offerti dagli stessi;
  • trattenere, in qualità di sostituti di imposta, dai canoni pagati la ritenuta del 21% (cedolare secca);
  • rilasciare a chi affitta la Certificazione Unica (CU) annualmente con gli importi percepiti e le ritenute effettuate.

L’Agenzia delle Entrate rende noto che nei prossimi giorni verrà pubblicato anche il provvedimento direttoriale che definisce le modalità con le quali i predetti soggetti dovranno assolvere gli adempimenti di comunicazione dei dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite, di certificazione e dichiarazione delle ritenute operate.

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Codici tributo

Il codice tributo da utilizzare per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta operata all’atto dei pagamenti ai beneficiari di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve è:

  • 1919” denominato “Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”.

Il codice tributo va indicato nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati” con l’indicazione nei campi “Rateazione/regione/prov/mese rif.” e “Anno di riferimento” del mese e dell’anno cui la ritenuta si riferisce, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”. Se la ritenuta è versata dal rappresentate fiscale, nella sezione “Contribuente” del modello F24 nel campo “codice fiscale” va indicato quello del soggetto rappresentato, intestatario della delega; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del rappresentante, intestatario del conto di addebito, unitamente all’indicazione nel campo “codice identificativo” del codice “72”.

Eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai successivi pagamenti di competenza del medesimo anno potranno essere recuperate in compensazione, mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo “1628” (Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi – art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014). Mentre per recuperare in compensazione le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai pagamenti di competenza dell’anno successivo andrà usato il codice tributo “6782” (Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta – Mod. 770 semplificato).

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Ricordiamo che le nuove disposizioni in tema di locazioni brevi si applicano ai contratti stipulati dal 1° giugno 2017.