Finanziamenti agevolati: istruzioni per l’F24

di Noemi Ricci

6 Luglio 2017 10:00

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Istituiti i codici tributo che i soggetti finanziatori devono utilizzare nel modello F24 per portare in compensazione i crediti di imposta.

Con la Risoluzione n. 84/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per il recupero, da parte dei soggetti finanziatori:

  • dei contributi erogati per far fronte a diverse tipologie di interventi e di danno, in relazione agli eventi sismici avvenuti nel centro Italia (articolo 5, comma 3, Dl 189/2016; provvedimento 4 novembre 2016);
  • dei contributi concessi per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive a seguito di eventi calamitosi (articolo 1, comma 422, legge 208/2015; provvedimento 6 febbraio 2017).

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I codici tributo da inserire nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, sono dunque:

  • 6878” denominato “Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato – sisma centro Italia – art. 5, comma 5, d.l. 17 ottobre 2016, n. 189”;
  • 6879” denominato “Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato – eventi calamitosi – art. 1, comma 424, legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

L’“anno di riferimento”, è quello cui si riferisce la rata di rimborso del finanziamento.

Gli stessi codici tributo valgono anche nel caso in cui i soggetti finanziatori debbano restituire importi prima concessi e successivamente revocati, anche se solo in parte, oppure oggetto di estinzione anticipata. In questi casi la somma va riportata nella colonna “importi a debito versati”, mentre nel campo “anno di riferimento” deve essere riportato l’anno in cui è stato emesso il provvedimento di revoca o si è manifestata la causa di estinzione anticipata del finanziamento agevolato.

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Viene inoltre soppresso dal prossimo 20 luglio il codice tributo “5060” denominato “Restituzione da parte dei soggetti finanziatori, importi residui del c/ vincolato a seguito di revoca totale o parziale ovvero di altre cause estinzione anticipata del finanziamento agevolato concesso in seguito agli eventi sismici del 6.04.2009 Abruzzo” e istituito con risoluzione 16/2011. Al suo posto possono essere utilizzati, in caso di restituzione, i codici tributo “6820” e “6821”, istituiti con la risoluzione 287/2009.

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