Tratto dallo speciale:

Agenzia Riscossione AER, le nuove notifiche PEC

di Noemi Ricci

Pubblicato 4 Luglio 2017
Aggiornato 11 Luglio 2017 11:58

L’agenzia per la riscossione (Aer) aggiorna le procedure per le notifiche degli atti con la posta elettronica certificata.

Con il provvedimento n. 120768/2017 l’Agenzia delle Entrate ha reso note le nuove modalità per comunicare al Fisco l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) sulla quale ricevere le notifiche del Fisco. Nel provvedimento l’Agenzia delle Entrate ricorda anche gli utilizzi possibili tra cui le notifiche degli atti provenienti dalla nuova Agenzia delle Entrate Riscossione (AER), che dal 1° luglio 2017 sostituisce Equitalia.

=> Notifiche Fisco via PEC: modalità di richiesta

L’indirizzo PEC comunicato dal richiedente può essere utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per la notificazione degli avvisi e degli altri atti, che per legge devono essere notificati, ai sensi dell’articolo 60, settimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a decorrere dal 1° luglio 2017.

Lo stesso indirizzo PEC può essere utilizzato, sempre a decorrere dal 1° luglio 2017, anche dall’Agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo relativamente ai carichi ad esso affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle Entrate.

L’Agente della riscossione per le notifiche degli atti propri può comunque continuare ad utilizzare gli indirizzi PEC comunicati fino al 30 giugno 2017 all’Agente stesso dalle persone fisiche non esercenti attività professionale o di impresa non obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC inserito nell’INI-PEC, salvo i casi di:

  • revoca dell’indirizzo comunicato all’Agente della riscossione;
  • comunicazione dell’indirizzo PEC tramite i servizi telematici dell’Agenzia dell’Entrate.

=> Accertamenti Fisco via PEC da luglio

Il contribuente può revocare l’indirizzo PEC comunicato fino al 30 giugno all’Agente della riscossione inviando allo stesso un’apposita richiesta con le modalità indicate sul proprio sito internet. In tal caso, l’Agente della riscossione, avvisa l’interessato dell’avvenuta registrazione della revoca nei propri archivi, con effetto dal quinto giorno successivo a quello di invio del medesimo avviso.

La comunicazione, la variazione e la revoca dell’indirizzo PEC secondo le nuove modalità indicate dall’Agenzia elle Entrate, ai fini delle notificazioni, hanno effetto dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta l’avvenuta ricezione.

Qualora la casella PEC risulti satura al momento della notifica del singolo atto anche al secondo tentativo di cui all’articolo 60, settimo comma, ultimo periodo, ovvero qualora la casella PEC risulti non valida o non attiva già al primo tentativo, si applicano le disposizioni ordinarie in materia di notificazione degli atti, ma la casella resta comunque valida per eventuali notifiche successive.

=> Il Fisco 2.0 rivoluziona i controlli

L’indirizzo PEC comunicato non è utilizzabile dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agente della riscossione qualora il richiedente risulti titolare di un indirizzo PEC inserito nell’INI-PEC, a meno che lo stesso non venga rimosso da tali archivi.

Per i soggetti persone fisiche l’indirizzo PEC comunicato non è utilizzabile a partire dalla data di completa attuazione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), comprensiva di domicilio digitale.

.