Codici tributo, soppressioni e modifiche

di Barbara Weisz

Pubblicato 26 Giugno 2017
Aggiornato 9 Aprile 2018 10:14

Riordino dei codici tributo: soppressioni, modifiche e novità in F24: circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate.

Tasse

L’Agenzia delle Entrate mette ordine nei codici tributo eliminandone 18 non più attuali, ridenominandone 2, limitando le funzione per altri 10: le novità sono contenute nella risoluzione 76/E dedicata alla “Soppressione e modifica di alcuni codici tributo del modello F24“. I codici soppressi riguardano tasse non più attuali come l’IRPEG (imposta sul reddito delle persone giuridiche) sostituita dall’IRES. Il Fisco precisa che, nel caso in cui un’impresa dovesse ancora pagare somme a titolo di IRPEG con i codici tributo soppressi, potrà utilizzare i corrispondenti codici tributi IRES. Tutte le modifiche e soppressioni previste sono efficaci a partire dal 20 luglio 2017.

=> Codici tributo, le novità 2017

Codici tributo F24 soppressi

  • 1131” denominato “Eccedenze altre imposte versate in eccesso esposte nel quadro RX del modello Unico Persone fisiche e Società di persone“;
  • 1135” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR -opzione affrancamento -art.3, commi 15 e 16, del DLn. 66 del 24 aprile 2014 -regime amministrato“;
  • 1797” denominato “Contribuenti minimi-utilizzo  in  compensazione  del  credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 3, DPCM 21/11/2011“;
  • 1826” denominato “Imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in dipendenza della  cessione  delle  quote  di  partecipazione  in  fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e in fondi familiari. Art. 82, comma 18 bis, Dl 112/2008“;
  • 1844” denominato “Cedolare secca-utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1,comma3, DPCM21/11/2011“;
  • 2024” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEG dovuta dalle società di gestione dei fondi di investimento immobiliare chiusi“;
  • 2100” denominato “IRPEG saldo“;
  • 2101” denominato “Maggiore imposta IRPEG a seguito di rideterminazione del reddito agevolato“;
  • 2112” denominato “IRPEG acconto prima rata“;
  • 2113” denominato “IRPEG acconto seconda rata o acconto in unica soluzione“;
  • 4035” denominato “IRPEF – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art.1, omma 3, DPCM21/11/2011“;
  • 4357” denominato “Imposta sostitutiva per nuove iniziative produttive“;
  • 4999” denominato “Regolarizzazione e definizione IRPEF dovuta sulle indennità di trasferta degli ufficiali“;
  • 6750” denominato “Recupero tassa sul medico di famiglia“;
  • 6785” denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 3, comma 4, decreto legislativo n. 344/2003 (Ris. N. 102 del 28 luglio 2005)“;
  • 6811” denominato “Credito d’imposta per il recupero da parte delle banche e degli intermediari finanziari, della quota di mutuo a carico dello stato -art.2, comma 3, DL n. 185/2008“;
  • 6818” denominato “Credito per il bonus straordinario famiglie, di cui all’articolo 1, DL185/2008, non erogato dai sostituti d’imposta, risultante da Unico PF 2009“;
  • 8112” denominato “Imposta straordinaria di cui all’articolo 19, comma 12, DL201/2011“.

Modifiche

Ci sono poi dieci codici tributo per i quali non è più consentito esporre importi a credito compensati:

  • 1061” denominato “Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell’articolo 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973“;
  • 1665” denominato “Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda o partecipazione di controllo o di collegamento“;
  • 1705” denominato “Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero”;
  • 1807” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sulle riserve e fondi in sospensione d’imposta (Risoluzione n. 31/E del 31/1/2002 e risoluzione n. 48 del 20/4/2005“;
  • 2415” denominato “Imposta sul patrimonio netto dell’impresa società di capitali ed enti“;
  • 2726” denominato “Imposta  sostitutiva  sulla  rivalutazione  dei  beni  iscritti  in bilancio“;
  • 2727” denominato “Imposta  sostitutiva  dell’IRPEG  e  dell’IRAP  sui  maggiori valori derivanti da conferimenti“;
  • 2728” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF“;
  • 4996” denominato “Contributo straordinario per l’Europa autotassazione“;
  • 8846” denominato “Contributo perle prestazioni del servizio sanitario nazionale saldo“.

Per altri due codici tributo è stata ridefinita l’esposizione nel modello F24: nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif” della sezione Erario, bisognerà indicare anche l’informazione del mese di riferimento, espresso nella forma “00MM“. Si tratta dei seguenti codici:

  • 1710” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi di cui all’articolo 41,comma 1, lettera g-quater, del testo unico delle imposte sui redditi“;
  • 1711” denominato “Imposta sostitutiva sui redditi di cui all’articolo 41,comma 1, lettera g-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi“.

Infine, ci sono due codici tributo che sono stati ridenominati:

  • 4040” denominato “Imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo  di  imposta  o  a  imposta  sostitutiva  derivanti  da  pignoramento  presso  terzi dovuta dal creditore pignoratizio o da beni sequestrati –Sezione XVI Quadro RM –Modello RPF 2017”;
  • 6780“, denominato “Credito d’imposta sul valore dei contratti di assicurazione e sulle riserve matematiche dei rami vita – DL 24/09/2002, n.209, art. 1, comma 2 e comma 2-sexies“.