Si avvicinano le scadenze fiscali per l’invio del modello 730/2019 precompilato da parte dei contribuenti che decidono di avvalersi dell’assistenza fiscale di un CAF o di un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).
Per avvalersi dell’assistenza di un intermediario il contribuente deve consegnare al CAF o al professionista un’apposita delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato, in formato cartaceo o telematico, contenente una serie precisa di dati previsti dal provvedimento delle Entrate.
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Scadenza 730/2019 unificata
La nuova versione del modello 730/2019 recepisce le numerose novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 e non solo, a partire dalla data di scadenza per la presentazione del modello 730, fissata al 23 luglio 2019 per tutti: sia per chi invia il modello 730 precompilato 2019 in autonomia o rivolgendosi a CAF ed intermediari, che per chi sceglie il modello ordinario. La scadenza del 730 è anticipata al 7 luglio 2019 solo nei casi di invio tramite il sostituto d’imposta.
Dunque anche i contribuenti che si avvalgono di CAF o intermediari abilitati hanno da quest’anno tempo fino al 23 luglio per confermare i dati del modello 730 precompilato, modificarli o integrarli con informazioni mancanti. Al CAF o al professionista dovranno essere consegnati il modello 730 e la busta contenente il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’otto e del 5 per mille dell’IRPEF, anche se non esprime alcuna scelta, e tutta la documentazione necessaria per la verifica dei dati esposti nella dichiarazione e del conseguente rilascio del visto di conformità. Il CAF rilascerà a sua volta la ricevuta (modello 730-2) dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.
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Documentazione, regole e compensi
La documentazione relativa al modello 730/2019 deve essere conservata dal contribuente in originale per cinque anni, termine entro il quale l’amministrazione fiscale può richiederla, mentre il CAF o il professionista ne deve conservare una copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate. Questo perché se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al CAF o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali.
Questo significa che in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate saranno il CAF o il professionista che ha apposto il visto di conformità sui dati inseriti a dover rispondere al Fisco, assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato, incluso il pagamento di eventuali imposte, sanzioni e interessi in caso di errore nella dichiarazione dei redditi. Ma attenzione, per le voci che prevedono la possibilità di autocertificazione, la responsabilità di eventuali errori ricade sul contribuente.
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Diversamente, se il 730 precompilato viene accettato senza modifiche o integrazioni dal contribuente che lo invia in forma autonoma al Fisco, non verranno effettuati controlli sulla documentazione.
Se il modello 730 viene presentato al CAF già compilato l’elaborazione e l’invio della dichiarazione sono gratuiti, se invece si chiede assistenza alla compilazione può essere richiesto il versamento di un corrispettivo per l’attività svolta (assistenza, verifica delle informazioni inserite nella dichiarazione precompilata, indicazione di tutte le possibili agevolazioni alle quali si ha diritto, verifica della documentazione e invio della dichiarazione).