L’adempimento collaborativo (cooperative compliance), istituito con decreto legislativo n. 128/2015 e reso operativo con il provvedimento n. 101573/2017 dell’Agenzia delle Entrate, mira a instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione e contribuente e, di conseguenza, aumentare il livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti.
Vediamo di seguito le linee guida sulla assunzione di impegni di entrambe le parti.
Adempimento collaborativo: cosa prevede
Il provvedimento AdE stabilisce precise regole relativamente all’interlocuzione “preventiva” con l’Agenzia delle Entrate, con modalità ad hoc per la formalizzazione delle posizioni assunte:
- sottoscrizione di un “accordo di adempimento collaborativo”, che disciplina il trattamento fiscale delle operazioni, o di un complesso di operazioni, ritenute strategiche dall’impresa;
- redazione, entro il termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali, di una “nota di chiusura della procedura”, che riassume le posizioni assunte dalle parti nel corso delle interlocuzioni,
- specificando se sull’argomento si è formato un “accordo di adempimento collaborativo”,
- oppure se il contribuente non condivide la posizione dell’ufficio e dunque le posizioni risultano “sospese” e oggetto di riesame, anche dopo la chiusura del periodo di imposta, in un’ottica deflattiva del contenzioso.
=> Adempimento collaborativo, le FAQ del Fisco
Cooperative compliance e controlli preventivi
Vengono inoltre definite le competenze per i controlli e le attività del nuovo regime, affidate al nuovo ufficio dedicato e ispirate ai seguenti principi:
- centralità del controllo preventivo: la sede naturale per il controllo dei contribuenti in cooperative è costituita dalle interlocuzioni preventive;
- non reiterazione dei controlli su fattispecie già affrontate o in corso di approfondimento nell’ambito delle interlocuzioni preventive;
- garanzia dell’interfaccia unica per i contribuenti in cooperative.
Nella prima fase d’applicazione, sono stati ammessi al regime di adempimento collaborativo:
- soggetti residenti e non, con volume d’affari o ricavi da dieci miliardi di euro;
- soggetti residenti e non con volume d’affari o ricavi da a un miliardo di euro, a patto che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota;
- imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia fornita a seguito di istanza d’interpello sui nuovi investimenti – Dlgs n. 147/2015, articolo 2 – indipendentemente dal volume d’affari o di ricavi.
La possibilità di accedere al regime è stata inoltre estesa anche alle società appartenenti al gruppo del soggetto che ha presentato domanda di ammissione e che svolgono nei confronti di esso funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale.