Titoli abilitativi, fatture e ricevute fiscali, bonifici eseguiti con le modalità previste dalla norma, autocertificazione del totale delle spese sostenute: i contribuenti che utilizzano la detrazione per ristrutturazioni edilizie nella dichiarazione dei redditi, devono conservare una lunga serie di documenti. Si tratta dell’agevolazione al 50% sulla ristrutturazione edilizia fino ad un massimo di spesa di 96mila euro.
Data inizio lavori
La data di inizio dei lavori deve essere comprovata da abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori o, in assenza, autocertificazione che attesti la data di inizio e la detraibilità delle spese sostenute. Bisogna conservare anche fatture o ricevute fiscali relative al costo degli interventi effettuati; bonifico bancario o postale (anche online) con causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e del destinatario del bonifico.
Bonifico
Se ci sono spese sostenute che prevedono il pagamento non tramite bonifico bancario (oneri urbanizzazione, ritenute d’acconto, imposta di bollo, diritti concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori) , bisogna presentare relativa documentazione. Si autocertifica il totale delle spese su cui viene calcolata la detrazione.
Condomini
Nel caso in cui i lavori riguardino le parti comuni degli edifici, ci vuole una dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione.
Nel caso di condominio minimo (meno di 8 condomini), non c’è obbligo di nominare un amministratore. Se il condominio non ha un codice fiscale, i contribuenti inseriscono la propria quota di spese sostenute utilizzando il proprio codice fiscale, oppure quello del condomino che ha effettuato il relativo bonifico.
Devono comprovarla con documentazione e con un’autocertificazione sulla natura dei lavori effettuati e sui dati catastali delle unità immobiliari. Se l’atto di cessione prevede che la detrazioni resti in capo al cedente, bisogna conservarlo.