Deduzione integrale per le spese di vitto e alloggio dei professionisti: è una delle novità contenute nel Jobs Act lavoro autonomo, che va a sostituire la precedente deduzione forfettaria a partire dal periodo d’imposta 2017. La nuova norma è contenuta nell’articolo 8 della legge, e va a modificare l’articolo 54 del Testo Unico Imposte sui Redditi.
Le spese di vitto e alloggio che il lavoratore autonomo sostiene nel corso dell’esecuzione di un incarico, addebitandole al committente, che fino a quest’anno erano deducibili al 75% (fino a un massimo del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta), diventano deducibili al 100%.
La deducibilità si applica alle seguenti condizioni: la spesa per il pernottamento e per i pasti deve essere sostenuta dal lavoratore autonomo, e deve essere addebitata analiticamente al committente. Se invece viene pagata direttamente dal committente, non costituisce compenso, quindi per il professionista diventa irrilevante (non entra nemmeno in fattura), mentre la deduzione fiscale sarà applicata direttamente al committente.
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Attenzione anche qui c’è una novità: la precedente formulazione della legge prevedeva che non fossero rilevanti, nella fattura del professionista, solo le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporti, sempre nel caso in cui fossero pagate direttamente dal committente, mentre ora la norma prevede che «tutte le spese relative a un incarico conferito» non costituiscano compenso in natura.
Le nuove norme si applicano a partire dal periodo d’imposta 2017, quindi di fatto sono retroattive rispetto all’entrata in vigore della legge, definitivamente approvata dal Senato lo scorso 10 maggio, nel senso che si applicano anche alle spese sostenute nei primi mesi dell’anno. In pratica, nella dichiarazione dei redditi del 2018, lavoratori autonomi e professionisti applicheranno la deduzione al 100% a tutte le spese per alberghi e pasti sostenute nel 2017 nell’esecuzione di incarichi. E i committenti non considereranno compensi per il professionista tutte le spese che invece vengono pagate direttamente (non più solo quelle di vitto, alloggio, viaggio e trasporti).
Resta invece la deduzione per le spese di rappresentanza, pari all’1% dei compensi percepiti dai lavoratori autonomi. In base all‘articolo 54, comma 5 del Tuir si considerano spese di rappresentanza anche l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. C’è invece una novità per quanto riguarda le spese di partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento professionale, che diventano interamente deducibili fino a un tetto di 10mila euro annui (la precedente normativa prevedeva invece la deducibilità al 50%).
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Infine, introdotta la deducibilità integrale, entro il limite annuo di 5mila euro, dei costi per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Deducibili al 100% gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».