Tra le novità della manovra correttiva della Legge di Stabilità 2017 anche il mini condono (rottamazione) delle liti fiscali pendenti in ogni grado di giudizio o per atti impugnati davanti a Commissioni Tributarie e Corte di Cassazione. Potranno essere “rottamati” gli atti con ricorso contro le Entrate, depositato presso la CTP entro dicembre 2016 e non ancora definitivo (articolo 11, Dl 24 n. 50/2017), per il quale è ora possibile presentare istanza di sospensione del processo in corso. Sono invece escluse dalla “rottamazione” le controversie pendenti su aiuti di Stato e IVA e le liti instaurate successivamente al 31 dicembre 2016.
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Domanda di sospensione
Perché le controversie pendenti con i requisiti previsti dalla normativa vengano rottamate è necessario che il contribuente presenti esplicita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere del condono delle liti pendenti, motivandola ex art. 11 Dl 24 Aprile 2017 n. 50.
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In questo caso il processo sarà sospeso:
- fino al 10 ottobre 2017;
- fino al 31 dicembre 2018 se il contribuente ha depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 10 ottobre.
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Termini di impugnazione
Il comma 9 dell’articolo 11 del Dl 50/2017 prevede che:
“Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017″.
Tale sospensione dei termini di impugnazione è valida per tutte le controversie definibili e non è subordinata alla presentazione dell’istanza.