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Tassa Airbnb da giugno: le nuove regole

di Noemi Ricci

22 Maggio 2017 10:00

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Entra subito in vigore la tassa sugli affitti brevi, con l’applicazione della cedolare secca a 21%: i chiarimenti delle Entrate.

La manovra correttiva della Legge di Stabilità 2017 (articolo 4 del DL 50/2017) ha introdotto novità anche in tema di tassazione per gli affitti brevi derivanti da chi offre per un limitato periodo una casa, un appartamento, o una stanza in locazione – come tipicamente avviene sul noto sito Airbnb – che verranno obbligati al versamento della cedolare secca con aliquota al 21%, come previsto dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 23/2011.ù

=> Affitti brevi, tassa Airbnb al 21%

Tassa Airbnb dal 1° giugno

La cosiddetta tassa Airbnb – che però riguarda per tutti gli intermediari nei contratti di affitto, sia che questa attività venga esercitata attraverso portali web sia che avvenga mediante agenzie immobiliari o di intermediazione – entrerà in vigore già sui a partire dal 1° giugno, ovvero sui contratti stipulati a partire da tale data, senza necessità che venga emanata una apposita circolare operativa dell’Agenzia delle Entrate.

Estensione ai B&B

A dichiararlo è stata l’Agenzia stessa in occasione dell’audizione in Commissione Bilancio della Camera, esprimendo la necessità di chiarire in tempi brevi quali sono i soggetti obbligati al nuovo adempimento. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre proposto di estendere la tassa anche alle attività di B&B occasionale, comprensiva di servizi accessori attualmente inquadrati nella categoria di redditi diversi.

=> Cedolare Secca: cos’è e guida al calcolo

Nuovi adempimenti

Precisiamo che in realtà non si tratta di una nuova tassa, ma di una nuova procedura (che prevede maggiori adempimenti per gli intermediari) studiata per contrastare il frequente fenomeno dell’evasione fiscale sugli affitti. La cedolare secca sugli affitti brevi non deve essere versata dal contribuente, ma dal portale web o dall’agenzia immobiliare che fa da intermediario in qualità di sostituti di imposta.

La ritenuta va sempre applicata, anche se il proprietario non intende avvalersi della tassazione sostitutiva, in questo caso in l’importo versato costituirà un acconto sull’IRPEF complessivamente dovuta dall’interessato.

Sanzioni

Le sanzioni previste per l’intermediario inadempiente vanno da 250 a 2.000 euro. Gli intermediari obbligati a tramettere i dati di contratti di locazione breve e trovati inadempienti saranno sottoposti a sanzione pari al 20% dell’ammontare non trattenuto a titolo di ritenuta operando in qualità di sostituto d’imposta.