Con la Risoluzione n. 59/2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito, in risposta ad un interpello, chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali previste per le erogazioni liberali effettuate a favore di associazioni operanti nel settore dello spettacolo (art. 15, comma 1, lett. i), TUIR e art. 100, comma 2, lett. g), TUIR).
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Viene chiarito in particolare che è possibile fruire delle detrazioni/deduzioni del 19% previste dalla norma sia che tali erogazioni liberali siano destinati ad un’associazione che svolge l’attività nel settore dello spettacolo musicale in modo diretto sia che essa lo faccia in modo indiretto, ovvero nel caso in cui l’associazione senza fini di lucro agisca tramite soggetti terzi per perseguire le proprie finalità. In questo caso l’onere di verificare l’effettivo utilizzo delle somme erogate spetta all’associazione che attribuisce ad altro ente le erogazioni liberali.
Viene tuttavia chiarito che se l’associazione trasferisce ad altro ente le erogazioni a sé stesso destinate, questo non avrà diritto né alla detrazione di cui al citato art. 15, TUIR, né all’art-bonus di cui all’art. 1, D.L. n. 83/2014 poiché, precisano le Entrate, non è “consentito il fenomeno delle erogazioni a catena attraverso molteplici passaggi di denaro tra enti diversi”.
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Le Entrate ricordano poi che nel caso di erogazioni liberali corrisposte da soggetti IRES, il TUIR prevede una deducibilità per importo non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato.
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