Parte la possibilità per le startup innovative di modificare lo statuto online attraverso la firma digitale: la novità, che era prevista dal decreto ministeriale dello Sviluppo Economico dell’ottobre 2016, sarà operativa dal 22 giugno 2017. Lo prevede il decreto direttoriale 4 maggio 2017, sempre del MiSE, che fissa le regole tecniche. Si porta così a compimento la semplificazione che consente alle stratup innovative di avviare l’attività utilizzando una procedura online, senza bisogno del notaio.
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Le specifiche tecniche consentono la modifica in formato XML di atti costitutivi e statuti redatti e sottoscritti con firma digitale utilizzando la piattaforma di Registroimprese.it. L’atto con cui si modifica lo statuto va trasmesso, completo di numero di registrazione, tramite una pratica di comunicazione unica, all’ufficio del registro delle imprese competente per territorio, entro trenta giorni dall’assemblea. L’ufficio che lo riceva protocolla immediatamente la pratica e avvia la verifica dei requisiti, ovvero:
- conformità al modello standard;
- sottoscrizione da parte del presidente e dei soci;
- iscrizione della società all’elenco speciale del Registro Imprese;
- compatibilità delle modifiche con la permanenza nell’elenco speciale dedicato alle startup innovative e in generale la loro correttezza e legittimità;
- validità delle sottoscrizioni;
- competenza territoriale;
- indirizzo PEC;
- permanenza dell’esclusività o della prevalenza dell’oggetto sociale concernente sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- contestuale dichiarazione della permanenza dei requisiti di startup innovativa.
Effettua poi le verifiche amministrative (previste dall’articolo 11 della direttiva 101/2009/CE). Se l’esito del procedimento è positivo, avvia l’iscrizione provvisoria entro 10 giorni dalla data di protocollo, nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva “modifica di atto costitutivo di start-up a norma dell’articolo 4 comma 10 bis del decreto legge 24
gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione in sezione speciale”. Entro dieci giorni dall’iscrizione provvisoria la modifica viene iscritta nella sezione speciale dello stesso Registro Imprese, eliminando la dicitura di cui sopra.
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Se le firme sono autenticate non dal notaio, ma dal Conservatore del Registro delle imprese (in base alla procedura prevista dall‘articolo 5, comma 2, del decreto Mise del 17 febbraio 2016), la verifica dei requisti avviene nel momento stesso dell’autenticazione, come previsto dall’articolo 25 del CAD, il codice dell’amministrazione digitale. Successivamente, l’atto viene trasmesso all’ufficio competente del Registro Imprese, che provvede immediatamente all’iscrizione con la dicitura “modifica di atto costitutivo di start-up a norma dell’articolo 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3”. In questo modo, la modifica diventa immediatamente efficace.
Come detto, l’operatività della procedura è prevista a partire dal 22 giugno 2017, in modo che le software house abbiano il tempo di adeguare le proprie procedure.
MiSE.