Se un acquirente utilizza l’agevolazione per l’acquisto della prima casa dichiarando di svolgere l’attività nello stesso Comune, ma non riesce a rispettare questo requisito perché nel frattempo intervengono cambiamenti nella vita professionale, può comunque mantenere il beneficio fiscale se sposta la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, rispettando il termine previsto dei 18 mesi dall’acquisto. E’ il chiarimento che l’Agenzia delle Entrate fornisce rispondendo a specifico interpello, con la risoluzione 53/E.
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L’agevolazione prima casa consente di applicare un’imposta di registro al 2% e imposte ipotecaria e catastale in misura fissa pari a 50 euro ciascuna, a condizione che l’immobile
«sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza, o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività».
La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune dell’immobile acquistato deve essere resa all’atto di acquisto (nota II bis, articolo 1 tariffa, parte prima, TUIR, testo unico imposte sui redditi).
Nel caso esaminato, l’acquirente aveva utilizzato l’agevolazione dichiarando, al momento dell’acquisto, di lavorare nel Comune in cui si trova l’immobile. Successivamente, però, sono intervenute variazioni (documentate), per cui ha chiuso lo studio professionale (che non era mai stato utilizzato).
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L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il requisito dell’attività lavorativa nel Comune dell’immobile non può, di conseguenza, ritenersi assolto. Però, in considerazione del fatto che l’agevolazione è fruibile anche nel caso in cui l’acquirente si impegni a trasferire la residenza entro 18 mesi dall’acquisto, il Fisco ritiene che nel caso rappresentato (non essendo ancora trascorso un anno e mezzo) il contribuente possa avvalersi di questa seconda possibilità, anche in mancanza della necessaria dichiarazione di intenti in sede di rogito.
Deve però assumere un preciso impegno, tramite atto scritto, depositandolo presso il notaio o l’ufficio in cui è stata effettuata la compravendita. Si tratta in pratica di una rettifica, che è possibile solo se nel frattempo l’amministrazione finanziaria non ha già formalmente contestato l’applicazione dell’agevolazione per la mancanza del primo requisito indicato (lo svolgimento dell’attività lavorativa nello stesso Comune).