Regime di cassa: le nuove regole

di Barbara Weisz

14 Aprile 2017 14:07

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Le PMI in contabilità semplificata dal 2017 applicano il regime di cassa: imprese ammesse, determinazione reddito IRPEF e IRAP e novità contabili nella circolare delle Entrate.

Le PMI in contabilità semplificata non devono effettuare alcuna comunicazione al Fisco per applicare il nuovo regime di cassa, mentre il contribuente in regime forfettario deve esprimere una specifica opzione. Le regole sono contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 11/2017, dedicata alla determinazione IRPEF e IRAP nel nuovo sistema di contabilità per cassa. Il riferimento normativo: commi da 17 a 23 della Legge di Bilancio 2017 (legge 232/2016).

=> Imprese minori: il nuovo regime fiscale 2017

Beneficiari

In parole semplici, si introduce dal 2017 il regime di cassa per PMI in contabilità semplificata, pagando tasse solo su quanto incassano ed evitando esborsi anticipati. La norma si applica a tutte le imprese ammesse alla contabilità semplificata:

  • persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR;
  • imprese familiari e aziende coniugali;
  • società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
  • società di armamento e società di fatto;
  • enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata.

Per accedere al regime, ci sono soglie massime in termini di ricavi, che non devono essere superiori a 400mila euro per le imprese di servizi, 700mila euro per le altre attività. Nel caso in cui l’impresa sia attiva sia nei servizi sia in altre attività, si fa riferimento all’attività prevalente.

Ingresso nel regime

Ci sono tutta una serie di regole che riguardano il passaggio al nuovo regime, per cui in sede di prima applicazione i ricavi 2016, con corrispettivo incassato nel 2017, se hanno concorso alla determinazione del reddito 2016 non saranno compresi nell’imponibile 2017, mentre in caso contrario potranno far parte del reddito 2017. Le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio di competenza sono portate integralmente in deduzione dal reddito del primo anno di applicazione del regime di cassa.

Nuovo regime di cassa

Per il calcolo del reddito d’impresa si applica un sistema misto cassa – competenza (ammontare ricavi e altri proventi percepiti diviso per spese sostenute nel periodo fiscale).

I ricavi che si calcolano al momento dell’incasso sono quelli previsti dagli articoli 85 e 89 del Testo Unico delle Imposte dei Redditi (TUIR): in parole semplici, tutti i corrispettivi (relativi all’attività o cessione di quote) e i dividendi.

Continuano, invece, ad essere calcolate con il criterio di competenza i ricavi da assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, proventi derivanti da immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, plusvalenze, minusvalenze, e sopravvenienze attive e passive, redditi determinati forfettariamente per attività di allevamento animali oltre il limite previsto dalla lettera b, del comma 2 dell’articolo 32 del TUIR, quote di ammortamento di beni materiali, anche ad uso promiscuo, e immateriali e canoni di leasing, perdite di beni strumentali e perdite sui crediti, accantonamenti di quiescienza e previdenza, spese per prestazioni di lavoro, oneri di utilità sociale, spese relative a più esercizi, oneri fiscali e contributivi, interessi di mora.

Determinazione IRAP

Il criterio di cassa si applica anche per la determinazione dell’IRAP: anche in questo caso, nel primo anno di applicazione del principio di cassa si deduce dalla base imponibile l’importo delle rimanenze finali che hanno concorso al calcolo della produzione netta nell’esercizio fiscale precedente secondo il principio della competenza. E i componenti che hanno già concorso alla determinazione del reddito in base alle regole precedenti, non assumono rilevanza nella determinazione della base imponibile ai fini IRAP degli esercizi successivi.

Regole contabili

Previsti infine una serie di adeguamenti contabili alle nuove regole. Le imprese minori in contabilità semplificata possono:

  • istituire appositi registri degli incassi e dei pagamenti, dove annotare in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti;
  • utilizzare, come in passato, i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva ed effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini IVA;
  • utilizzare i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica opzione che consente loro di non annotare su tali registri incassi e pagamenti. In tal caso opera una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini IVA.

Introdotto l’obbligo di istituire appositi registri ai fini delle imposte sul reddito dove annotare ricavi incassati (specificando importo, generalità del soggetto che effettua il pagamento, estremi della fattura) e costi sostenuti (specificando generalità del soggetto che riceve il pagamento ed estremi della fattura). I componenti positivi e negativi diversi da quelli che concorrono alla formazione del reddito con il criterio di cassa devono essere annotati nei registri entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I soggetti esonerati dalla presentazione della fattura possono annotare in apposito registro l’ammontare dei corrispettivi entro il giorno lavorativo successivo, oppure registrare cumulativamente le operazioni effettuate in ciascun mese solare entro il giorno 15 del mese successivo.

=> IVA per cassa, applicazione 2017

Infine, per quanto riguarda i registri IVA, come negli anni scorsi possono sostituire i registri cronologici di incassi e pagamenti se sono annotate separatamente le operazioni non soggette a IVA. La registrazione della fattura di acquisto va effettuata entro 60 giorni dal pagamento, i componenti attivi e passivi che concorrono a determinare il reddito secondo il principio di cassa ma non sono considerati cessioni di beni o servizi o prestazioni IVA, si registrano entro 60 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione. Se invece non concorrono alla formazione del reddito secondo il principio di cassa, vanno annotati nei registri IVA entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.