Deducibilità dei costi applicabile alle spese effettuate in pubblicità fino all’importo massimo di 200mila euro. A chiarire che il Fisco non può opporsi alle deduzioni fiscali applicate da aziende e professionisti per le spese di pubblicità e sponsorizzazione non superiori ai 200.000 euro, purché corrisposte in favore di associazioni sportive dilettantistiche è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8981/2017.
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Nel caso esaminato l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società che aveva portato in deduzione le spese di pubblicità sostenute e corrisposte a un’associazione sportiva dilettantistica per la promozione del marchio in occasione degli eventi organizzati.
La Corte di Cassazione ha però annullato tale pretesa, in applicazione dell’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002, secondo il quale:
“Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte su i redditi, di cui al decreto del Presidente del la Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
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Dunque fino a tale somma le spese possono essere portate in deduzione purché:
- siano erogate ad associazioni sportive dilettantistiche;
- il soggetto sponsorizzante sia una compagine sportiva dilettantistica;
- la sponsorizzazione sia volta a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
- il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, l’esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, eccetera).
In presenza di tali presupposti il Fisco non può disconoscere la deducibilità delle somme.
della Cassazione.