Il software per il funzionamento di macchinari incentivati con iper-ammortamento è incentivato anch’esso al 250%, mentre l’agevolazione è al 140% per i beni immateriali (software) stand alone: è una delle precisazioni fornite nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate sui bonus volti a incentivare l’Industria 4.0 previsti dal piano inserito in Legge di Stabilità. Un documento di prassi lungo e dettagliato, preparato congiuntamente al ministero dello Sviluppo Economico, che fornisce chiarimenti alle imprese che devono decidere se e come utilizzare queste agevolazioni e ai professionisti (ingegneri, periti, enti di certificazione) che dovranno fornire perizie tecniche e attestati per investimenti superiori a 500mila euro. La circolare è divisa in tre parti:
- analisi quarta rivoluzione industriale e piano italiano industria 4.0
- dettagli fiscali delle agevolazioni super e iper-ammortamento
- linee guida tecniche.
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Agevolazioni
La norma (commi da 8 a 13 della Legge di Stabilità) prevede una proroga per tutto il 2017 del super-ammortamento al 140% degli investimenti in macchinari già attiva nel 2016, e un nuovo iper-ammortamento, al 250%, per gli investimenti in digitalizzazione. Sono incentivati anche i software, nel caso in cui l’impresa acquisti anche macchinari digitali incentivati al 250%. L’elenco dei beni era già inserito in manovra, ma la circolare fornisce chiarimenti legati a tre momenti fondamentali:
- quando viene effettuato l’acquisto,
- quando entra in funzione il macchinario,
- quando viene interconnesso.
L’interconnessione, lo ricordiamo, è uno degli elementi chiave che caratterizzano il macchinario ammesso ad iper-ammortamento. Per quanto riguarda i software, i tre momento sono: acquisto, interconnessione e fruizione dell’iper-ammortamento.
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Linee Guida
La circolare, per ogni macchinario, sistema e software, fornisce informazioni precise sulle caratteristiche ed esempi. Software: possono essere agevolati solo se l’impresa ha anche beneficiato dell’iper-ammortamento. Però, il software acquistato non deve necessariamente riferirsi agli stessi macchinari acquistati con l’agevolazione. E qui sta il distinguo: se è necessario per il funzionamento della macchina, ne fa parte integrante ed è anch’esso ammortizzabile al 250%. Se invece è acquistato indipendentemente, è agevolato al 140%.
Se un’impresa ha un dubbio di carattere tecnico relativo all’ammissibilità di una singola macchina all’agevolazione, può chiedere un parere al ministero dello Sviluppo Economico. Se invece il dubbio è di natura fiscale, l’interlocutore sarà l’Agenzia delle Entrate, tramite interpello ordinario.
Bonus Industria 4.0
Il super e l’iper ammortamento possono essere applicati fino al 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 sia stato pagato almeno il 20% del costo di acquisizione. Qualsiasi macchinario, per essere inserito fra quelli digitali ammortizzabili al 250%, deve essere interconnesso. Fino al momento in cui questo non avviene, sarà agevolato solo al 140%. Rispetto al super-ammortamento 2016, sono esclusi alcuni veicoli a motore; restano agevolabili quelli per cui è prevista la deducibilità integrale dei costi come i taxi, o quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali d’impresa.
Vantaggi bonus Industria 4.0
Esempio. Su un investimento da un milione di euro – rispetto al normale ammortamento del 100% e con deduzione IRES del 24%, che danno unrisparmio di 240mila euro – con l’iper-ammortamento (maggiorazione del 40% sull’imponibile) il risparmio sale a 336mila euro, con l’iper-ammortamento arriva a 600mila euro. In termini percentuali, il super-ammortamento comporta un risparmio fiscale del 9,6%, l’iper-ammortamento del 36%. Vediamo il confronto in tabella:
Ammortamento ordinario |
Superammortamento | Iperammortamento | |
Importo deducibile IRES | 1.000.000 | 1.400.000 (maggiorazione del 40%) |
2.500.000 (maggiorazione del 250%) |
Risparmio imposta (24% deducibile IRES) |
240.000 | 336.000 | 600.000 |
Costo netto investimento | 760.000 | 664.000 | 400.000 |
Risparmi costo netto investimento |
9,6% (760.000 – 664.000) / 1.000.000 |
36% (760.000-400.000) /1.000.000 |
Fonte: Agenzia delle Entrate