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Certificazione Unica: compilazione CU e scadenze invio

di Barbara Weisz

Pubblicato 6 Febbraio 2018
Aggiornato 9 Aprile 2018 10:13

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Sostituti d'imposta, invio al Fisco e consegna a dipendenti e collaboratori del modello ordinario o sintetico di CU: scadenze e istruzioni per la certificazione unica 2018 caso per caso.

Entro il 31 marzo i datori di lavoro e i sostituti d’imposta inviano a dipendenti e collaboratori la CU 2018, ovvero la certificazione unica relativa a compensi e ritenute fiscali. Scadenza 7 marzo, invece, per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate. Al Fisco si invia il modello ordinario, ai contribuenti quello sintetico, insieme alla scheda per la destinazione dell’8, 5 o 2 per mille IRPEF.

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=> Scarica la CU/2018: modello e istruzioni

Modalità di consegna CU

Il modello deve essere consegnato in duplice copia cartacea oppure inviato in formato elettronico: in questo caso, il sostituto d’imposta verifica se il destinatario dispone degli strumenti necessari per ricevere il modulo telematico e stamparlo. Non si può inviare telematicamente la CU agli eredi del contribuente deceduto. Fanno eccezione gli enti previdenziali, che rilasciano la certificazione unica soltanto per via telematica sul sito dell’istituto erogatore: per riceverla in formato cartaceo, il contribuente deve presentare specifica richiesta.

=> Online la Certificazione Unica INPS

Dati CU 2018

La certificazione unica contiene i dati sui seguenti redditi 2017: lavoro dipendente, equiparati e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi. In pratica, tutti i dati relativi a compensi, ritenute e somme percepite o trattenute, utili alla dichiarazione dei redditi, conosciute e gestite dal sostituto d’imposta.

=> Certificazione Unica: guida e scadenze

Obbligo Dichiarazione Redditi

Se il contribuente non ha altri redditi oltre a quelli contenuti nella CU e non deve effettuare conguagli, non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi. Può però essere conveniente presentarla, ad esempio per utilizzare detrazioni fiscali. Esonerati anche i titolari di più trattamenti pensionistici gestiti dall’INPS.

Devono invece presentare la dichiarazione i contribuenti che hanno percepito altri redditi oltre a quelli contenuti nella CU, oppure che non hanno più diritto a detrazioni che sono riconosciute nella certificazione unica, o ancora nel caso in cui il sostituto d’imposta abbi certificato sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo, e per questi ultimi abbia operato una ritenuta d’acconto.

Altri casi in cui bisogna presentare la dichiarazione dei redditi:

  • redditi da capitale di fonte estera sui quali non sono state applicate le previste ritenute, oppure altri titoli non sottoposti a imposta sostitutiva: va compilato il quadro RM del modello Redditi PF 2017;
  • minusvalenze da partecipazioni qualificate, plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, altri redditi diversi di natura finanziaria: per dichiarere questi redditi, calcolare le imposte, effettuare eventuali compensazioni va compilato il quadro RT del modello Redditi PF 2017;
  • investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria, trasferimenti da o verso l’estero di denaro, titoli e attività finanziarie: va compilato il modulo RW;
  • amministratori di condominio: per evidenziare elenco fornitori e relative operazioni, devono compilare il quadro AC.

Ricordiamo che entro il 31 marzo i sostituti d’imposta devono consegnare anche il CUPE, certificazione utili e proventi equiparati, a soggetti residenti che ricevono utili derivanti dalla partecipazione a imprese, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti (a meno che non siano già sottoposti a imposta sostitutiva), e in generale per tutti i proventi da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione, contratti di cointeressenza. I sostituti d’imposta, in questo caso, sono:

  • società ed enti emittenti, come trust o società di capitali;
  • casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
  • intermediari aderenti al deposito accentrato gestito dal sistema Monte titoli Spa;
  • imprese di investimento e agenti di cambio;
  • ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli;
  • rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre allo stesso sistema;
  • fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli a esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati.