Patent Box, agevolazioni per software house

di Barbara Weisz

13 Marzo 2017 12:14

Interpello Agenzia Entrate su Patent Box: agevolazione fiscale anche su licenze d'uso e modifiche a software con copyright.

Ambito di applicazione delle agevolazioni fiscali (Patent Box) e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software protetto da copyright. Rientrano fra le somme agevolabili i canoni riferibili alla remunerazione delle attività di  implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software. Le indicazioni sono contenute nella Risoluzione 28/E, che risponde a specifico interpello.

=> Patent box, accordi e linee guida

Come è noto, il Patent Box (commi da 37 a 45, legge 190/2014, Stabilità 2015) prevede un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di:

“software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili “con lo scopo di incentivare gli  investimenti in attività di ricerca e sviluppo”.

Nell’interpello si chiede al Fisco se sia corretto considerare agevolabili, in relazione a software coperto da copyright, le attività di:

  • concessione in uso del prodotto, sotto forma di licenza iniziale;
  • concessione in uso del prodotto, sotto forma di successivi canoni di assistenza/manutenzione;
  • realizzazione e concessione in uso delle «modifiche».

Per rispondere, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento all‘articolo 7 del decreto Patent Box, dedicato alle tipologie di utilizzo agevolabili, che introduce la differenziazione fra concessione in uso del diritto di utilizzo e uso diretto dei beni.

L’attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software protetto da copyright deve sostanziarsi nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software. In questo caso, infatti, rileva l’obbligatorietà prevista dalla norma di svolgere un’attività di ricerca e sviluppo.

Non sono agevolabili attività che configurano un utilizzo strumentale del software, come formazione del personale, basis help desk di secondo livello, supporto telefonico, canone periodico utilizzo software applicativi in cloud.

In caso di concessione del diritto di utilizzo a parti correlate, è possibile utilizzare l’accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate, non attivabile però se il reddito agevolabile deriva dalla concessione in uso a terze parti indipendenti.