Istruzioni per esercitare l’opzione introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 di pagare un’imposta forfettaria sul reddito di 100mila annui per gli stranieri che decidono di trasferire la residenza in Italia: per aderire, bisogna non essere stati residenti in Italia per almeno nove anni nei dieci precedenti. E, diciamolo, anche avere una disponibilità economica sufficiente a ritenere conveniente una flat tax del genere. La norma, in effetti, è stata inserita in Legge di Stabilità 2017 (comma 152) proprio per attirare in Italia persone con alto patrimonio. Le istruzioni sono contenute nel provvedimento dell’8 marzo del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che contiene anche il modello di check list da allegare all’istanza di interpello per una valutazione preventiva dell’Amministrazione finanziaria sull’ammissibilità al regime di favore.
=> Vai allo Speciale Legge di Stabilità 2017
L’imposta forfettaria si può pagare per un massimo di 15 anni. L’adesione si perfeziona nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui si trasferisce la residenza o di quello successivo.
Il contribuente può anche, prima di effettuare l’adesione, inviare un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, tramite consegna a mano, raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it, oppure (per i non residenti) invio alla casella di posta ordinaria dc.acc.upacc@agenziaentrate.it. La domanda deve essere firmata (nel caso di invio telematico, digitalmente). L’istanza di interpello contiene:
- dati anagrafici e, se già attribuito, codice fiscale: per chi è già residente, anche l’indirizzo in Italia;
- status di non residente in Italia per almeno nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
- giurisdizione o giurisdizioni dell’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione;
- Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi del comma 5 dell’articolo 24-bis del TUIR.
L’opzione va comunque esercitata in dichiarazione dei redditi, anche se non è ancora arrivata risposta all’interpello. Va poi compilata la ckeck list al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, presentando l’eventuale documentazione richiesta a supporto. La check list è di fatto il modello di richiesta dell’opzione, si inseriscono dati anagrafici, quelli relativi a cittadinanza e residenza, e si compila il quadro relativa al possesso dei requisiti (niente residenza fiscale per almeno nove anni nei dieci precedenti).
E’ possibile estendere l’opzione anche ai familiari, indicandolo nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva. In questo caso, l’imposta sostitutiva è pari a 25mila euro per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti dell’opzione.
L’opzione si può esercitare anche se non è ancora stata perfezionata la pratica di trasferimento della residenza in Italia. E’ tacitamente rinnovata ogni anno, mentre decade automaticamente dopo 15 anni. Il versamento dell’imposta si effettua in un’unica soluzione, entro il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
(Fonti: provvedimento Agenzia delle Entrate, modello check list, istruzioni)