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IVA di gruppo, le nuove regole

di Noemi Ricci

2 Marzo 2017 11:30

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Il decreto ministeriale del MEF che adegua la normativa riguardante la liquidazione dell'IVA di gruppo alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017.

Tra le tante novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2017, c’è anche quella relativa la disciplina in materia di IVA nei gruppi societari, che ora figurano come un unico soggetto di imposta, ovvero come un unico contribuente nella porti con il Fisco al pari di quanto già avveniva in molti paesi UE. Ora il Ministero dell’Economia e Finanze ha emanato il DM 13 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2017, che adegua la normativa riguardante la liquidazione dell’IVA di gruppo alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017.

=> Gruppo IVA, unico soggetto d’imposta

La liquidazione IVA di gruppo dovuta nell’ambito dei gruppi societari prevede il versamento periodico per conguaglio di fine anno, insieme relativi adempimenti, da parte dell’ente o della società controllante. E’ quindi quest’ultima a dover determinare l’IVA dovuta, o il credito spettante, del gruppo attraverso un sistema di compensazione interna dei crediti e dei debiti IVA emergenti dalle liquidazioni periodiche dalle dichiarazioni annuali delle società del gruppo.

La liquidazione dell’IVA di gruppo è un’opzione che può essere esercitata dalle società che rientrano nei requisiti richiesti dalla legge. Tra le novità viene una nuova definizione di società controllata, rilevante a fini dell’esercizio dell’opzione per la liquidazione IVA di gruppo, l’ambito soggettivo di riferimento viene esteso anche alle società di persone oltre che alle società di capitali, vengono quindi inclusi tutti gli enti e le società commerciali.

Sostituendo integralmente l’articolo 3, DM 13 dicembre 1979, la nuova disciplina modifica anche la modalità di esercizio dell’opzione: la comunicazione va inviata all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione IVA annuale (non più con modello IVA 26) presentata nell’anno solare a decorrere da quale si intende esercitare l’opzione. Solo per questo anno di applicazione saranno considerate valide anche le comunicazioni effettuate un modello IVA 26, per non creare problemi ai gruppi che potrebbero aver già effettuato la scelta prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Dal 2018 saranno invece considerate valide solo le comunicazioni effettuate con le nuove modalità.

=> Dichiarazione IVA 2017, guida e novità 

La nuova disciplina modifica anche l’articolo 1 del decreto del 13 dicembre 1979 prevedendo che la l’ente o la società controllante possano effettuare i seguenti versamenti IVA:

  • periodici mensili da effettuare entro il 16 di ciascun mese;
  • relativi ai contribuenti minori nel attuare entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari;
  • relativi a particolari settori.

I versamenti in acconto e saldo IVA dovuta vanno determinati al netto delle eccedenze a credito previste dall’articolo 30, comma 2, Dpr 633 del 1972. Per gli enti e le società controllanti non vige invece più l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni annuali delle controllate.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 2017.

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