La dichiarazione dei redditi può essere rettificata entro cinque anni, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione integrativa sia a favore o sfavore: è una delle principali novità in materia fiscale contenute nel decreto 193/2016, operativa da quest’anno in dichiarazione dei redditi. Il riferimento normativo è l’articolo 5 del decreto fiscale.
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La novità riguarda IRPEF, IRAP, IVA, dichiarazioni dei sostituti di imposta: le dichiarazioni integrative si possono presentare entro il termine per la notifica degli avvisi di accertamento, quindi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. La novità è recepita nei modelli dichiarativi di quest’anno, relativi al periodo di imposta 2016. Le relative correzioni, di conseguenza, potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2022.
La norma specifica che:
«le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore reddito» oppure «di un maggiore o di un minore debito d’imposta», o ancora «di un maggiore o di un minore credito» mediante successiva dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione».
Il credito o debito che risulta dall’integrazione, può essere utilizzato in compensazione.
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Se la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine del periodo d’imposta successivo, il credito può essere utilizzato in compensazione per saldare debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo in cui è presentata la dichiarazione integrativa vanno indicati il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa e l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.
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Per quanto riguarda l’IVA, anche in questo caso le dichiarazioni possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta, o di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile. La dichiarazione integrativa si presenta utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
L’eventuale credito d’imposta che deriva dalla dichiarazione integrativa a favore presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale, oppure utilizzato in compensazione, o ancora chiesto a rimborso.