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TFR in cassa integrazione: nuove regole

di Barbara Weisz

Pubblicato 1 Febbraio 2017
Aggiornato 2 Febbraio 2017 09:51

Nuova procedura di pagamento TFR a lavoratori in cassa integrazione e di versamento nei fondi di previdenza complementare: istruzioni INPS.

Nuova procedura per il pagamento delle quote di TFR maturate dai lavoratori in cassa integrazione e per liquidare la parte di trattamento di fine rapporto ai fondi di previdenza complementare, casi in cui in base all’evoluzione normativa degli ultimi anni il trattamento di fine rapporto nel corso della Cig è a carico dell’INPS: l’istituto di previdenza fa il punto sul pagamento del TFR durante la cassa integrazione con la circolare 24/2017.

=> La gestione del TFR nel bilancio aziendale

TFR a carico INPS

In base alla circolare numero 24 del 5 ottobre 2015, il TFR resta a carico dell’istituto nei seguenti casi:

  • domande di cassa integrazione presentate entro il 23 settembre 2015;
  • domande presentate dopo il 23 settembre 2015, relative alla richiesta di proroga del trattamento concesso per il completamento di programmi di riorganizzazione e ristrutturazione, per i quali la domanda di concessione per il primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015;
  • domande di autorizzazione presentate dopo il 23 settembre 2015 relative al secondo anno dei programmi biennali di cessazione.

Molto in sintesi, questi sono i casi in cui, in base all’evoluzione normativa degli ultimi anni, dettagliata nella circolare INPS, continua ad applicarsi l’articolo 2, comma 2, della legge 464/72. In tutti gli altri casi, l’onere economico delle quote di TFR maturate dai lavoratori durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del comma 3 dell’articolo 2120 del codice civile, è a carico del datore di lavoro.

=> Garanzia INPS su stipendi e TFR

TFR a carico dell’impresa

Dallo scorso 1 ottobre 2016 è cambiata la procedura per il pagamento diretto ai lavoratori delle quote di TFR maturate durante il periodo di sospensione dal lavoro per cassa integrazione straordinaria: la liquidazione della prestazione, diversamente da quanto avvenuto sino ad oggi, è separata dalla liquidazione della prestazione di integrazione salariale.

La nuova procedura è sulla Intranet – Prestazioni a sostegno del reddito – Fondo di Garanzia Fondo di Tesoreria TFR su CIGS – TFR su CIGS – Gestione Tfr su Cigs. Bisogna abilitarsi tramite la procedura IDM dal Direttore della struttura o da un suo delegato. La procedure effettua in automatico tutti i controlli (autorizzazione ministeriale alla cig, destinazione del TFR a lavoratori in cig, importo congruo).

La procedura consente di gestire anche i pagamenti del TFR che confluisce nei fondi di previdenza complementare. Se il lavoratore non effettua il pagamento, l’adempimento è a carico dell’istituto su cui grava l’onere economico del TFR maturato.

Le domande per le quali è già stata trasmessa la documentazione (modulo SR41), continueranno ad essere istruite utilizzando l’attuale procedura. Nei servizi per aziende e consulenti in ambiente Internet è stato aggiornato il programma  di controllo in fase di invio dei flussi SR41, per impedire la trasmissione di SR41 contenenti richieste di pagamento di quote di TFR dopo il 1 agosto 2016.