Cambia il percorso web sul sito internet dell’INPS (www.inps.it) da pochi giorni rinnovato, per accedere al servizio di simulazione del calcolo ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente necessario per accedere a prestazioni sociali e servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate, non è sempre semplice. Per valutarne il potenziale accesso, può essere utile effettuare un calcolo preliminare del proprio ISEE Ordinario tramite funzionalità accessibile da tutti, senza PIN e senza autenticazione. Si accede da qui:
Home page > menu in alto > Prestazioni e Servizi > scrivendo nel campo di ricerca “ISEE” > apparirà tra i suggerimenti il servizio “ISEE post-riforma 2015” > Simulazione
=> Come funziona il simulatore ISEE online
Simulazione ISEE
L’ISEE vero e proprio deve essere attestato dall’INPS su richiesta dell’interessato, previa presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai sensi del DPCM. 159/2013, ad un CAF o sede INPS. Sul portale, il suo valore viene simulato senza necessità di presentare la DSU, inserendo solo i valori aggregati. Si tratta di una approssimazione comunque attendibile, per conoscere in modo semplice e rapido la situazione economica del proprio nucleo familiare.
Cliccando su “Simula calcolo” si accede al formulario ordinario, con tutte le sezioni da compilare, dalla A alla F
(risultato):
NB: il simulatore consente di ottenere unicamente l’ISEE ordinario simulato, per gli altri indicatori specifici (ISEE minorenni, ISEE sociosanitario ecc.), bisognerà procedere con le consuete modalità.
Simulazione e prestazioni
Come evidenziato sul sito, prima ancora di procedere al calcolo, la procedura restituisce una stima dell’ISEE Ordinario, sufficiente anche in casi particolari per l’accesso a specifiche prestazioni:
Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni nei seguenti casi:
- Genitori tra loro conviventi, coniugati, separati legalmente o divorziati
- Genitore non convivente con il nucleo del figlio minorenne che soddisfi una delle seguenti condizioni:
- sia tenuto a versare assegni di mantenimento a favore del figlio
- sia stato escluso dalla potestà sul minore, o sia stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare
- sia stata accertata dall’autorità competente la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici
Prestazioni socio sanitarie non residenziali
Prestazioni socio sanitarie residenziali se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
- non è necessario calcolare la componente aggiuntiva relativa ai figli non rientranti nel nucleo del beneficiario
- non sono state effettuate donazioni di immobili dal beneficiario nei confronti di persone non comprese nel nucleo familiare
Prestazioni per il diritto allo studio universitario nei seguenti casi:
- studente autonomo ai sensi dell’art. 8, comma 2 del DPCM 159/2013 che dichiari nucleo a sè;
- studente convivente nel nucleo della famiglia di origine e che abbia genitori coniugati o conviventi;
- studente non coniugato e senza figli, non convivente con la famiglia di origine, a carico di quest’ultima e che abbia genitori coniugati e conviventi
Corsi di dottorato di ricerca
Fonte: INPS.