La riapertura della collaborazione volontaria, la cosiddetta voluntary disclosure bis prevista dal decreto fiscale (D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016), ha portato con sé alcune piccole novità tra le quali quella di maggiore rilievo l’autotassazione: ad effettuare il calcolo di quanto dovuto al Fisco per il rientro di capitali detenuti all’estero e non dichiarati sono i contribuenti stessi e non più l’Agenzia delle Entrate.
Una volta effettuato il calcolo, con il metodo forfettario o con quello analitico, il contribuente dovrà provvedere all’autoliquidazione del debito complessivo versando le imposte evase e le sanzioni, in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2017 oppure in 3 rate mensili, delle quali la prima entro settembre 2017.
=> Guida Voluntary bis: calcolo e domanda
Metodo forfettario
Il metodo forfettario, che si può applicare solo se la media delle giacenze estere non supera i 2.000.000 euro, prevede la semplice applicazione di un coefficiente di redditività pari al 5% del valore complessivo della consistenza alla fine di ogni anno e il pagamento sul reddito ottenuto di un’aliquota pari al 27%. In sostanza dunque la tassazione forfettaria risulta pari all’1,35% (5% x 27%).
Prendiamo ad esempio un contribuente residente in Italia in possesso un patrimonio non dichiarato nella propria dichiarazione dei redditi per 5 anni consecutivi del valore di 1 milione di euro, con rendimento annuo presunto di 50.000 euro (coefficiente di redditività del 5%): applicando l’aliquota del 27% si ottiene un valore pari a 13.500 euro, pari all’1,35% per ogni anno accertabile, per un totale dovuto di 67.500 euro.
La formula in sintesi è:
Metodo a forfait = 1,35% *capitale
Oltre a questo importo il contribuente dovrà al Fisco anche il 2,5% di sanzioni complessivamente dovute per i cinque anni da sanare ai fini del quadro RW del modello UNICO, considerando la sanzione minima ridotta dello 0,5% per ciascun anno.
=> Voluntary bis, sanzioni senza sconti
Metodo analitico
Il metodo analitico tiene invece conto di tutte le voci che costituiscono le tasse e le sanzioni da applicare, alle quali applicare poi i dovuti interessi. Dunque per il calcolo analitico andrà presa in esame la consistenza del capitale al 31 dicembre di ogni anno e il rendimento annuo che si è prodotto per poi andare a calcolare le imposte e le sanzioni dovute.
La formula in sintesi è:
Metodo analitico = %tassazione * %rendimento * capitale
Per esempio un privato con un investimento di 1 milione di euro con un rendimento del 2,5% annuo effettuato nel 2006 in evasione d’imposta e senza movimentazione, aderendo alla voluntary disclosure verserà al Fisco, applicando il calcolo analitico, un totale di 67.628 euro.
Convenienza del metodo
Una volta che si è optato per il calcolo forfettario o per il calcolo analitico, questo deve essere utilizzato per tutti i periodi d’imposta, pertanto è necessario valutare attentamente la convenienza del metodo da applicare. Ad esempio, nel caso preso in esame, i calcoli si equivalgono, dunque sarebbe meglio optare per il metodo forfettario che risulta decisamente più semplice. In alcuni casi però il metodo forfettario può risultare meno conveniente di quello analitico, essendo il 5% un rendimento medio alto spesso superiore alla media dei rendimenti degli investimenti finanziari e il 27% spesso superiore alle ritenute applicate in caso di redditi assoggettati a tassazione.
=> Voluntary-bis: modello e istruzioni
Per valutare la convenienza del metodo da applicare vanno considerati l’entità del capitale investito, il suo rendimento, il marginale IRPEF e il tipo di tassazione:
- 12,50% fino al 2011 e 20% per gli anni successivi (es. per i dividendi);
- 27% fino al 2011 e 20% per gli anni successivi (es. sugli interessi di c/c).
In estrema sintesi possiamo dire che il metodo forfettario risulta conveniente nei seguenti casi:
- tassazione al 12,50% e rendimento maggiore del 10,80%;
- tassazione al 20% e rendimento maggiore del 6,75%;
- tassazione del 27% e rendimento maggiore del 5%.