Il saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del Codice Civile, dal 2017 è pari allo 0,1% annuo, per effetto del DM 07.12.2016 (sulla Gazzetta Ufficiale n. 291/2016) che ha previsto una riduzione. Il tasso ha effetto su quanto versare ricorrendo al ravvedimento operoso per regolarizzare eventuali omissioni fiscali, o insufficienti, o tardivi versamenti tributari.
A quanto dovuto, tributo e sanzioni, vanno infatti aggiunti anche gli interessi di mora calcolati sulla base del tasso legale maturato dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere effettuato l’adempimento fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
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Gli interessi legali da applicare sono quelli in vigore nei singoli periodi, dunque bisogna considerare un tasso pari al:
- 2,5%, dall’1.1.2012 al 31.12.2013;
- 1%, dall’1.1.2014 al 31.12.2014;
- 0,5%, dall’1.1.2015 al 31.12.2015;
- 0,2%, dall’1.1.2016 al 31.12/2016;
- 0,1%, dall’1.1.2017 fino al giorno di versamento compreso.
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Rateazione
Gli interessi legali si applicano, a decorrere dalle rate successive alla prima, anche in caso di rateazione del versamento delle somme dovute per:
- adesione agli inviti al contraddittorio, in questo caso gli interessi legali si calcolano dal giorno successivo al versamento della prima rata;
- adesione ai processi verbali di constatazione: gli interessi legali si calcolano dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale;
- accertamento con adesione: gli interessi legali si calcolano dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione, il tasso di riferimento è quello relativo all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione e rimane costante anche se le rate vengono versate negli anni successivi;
- acquiescenza all’accertamento, il calcolo parte dal giorno successivo al versamento della prima rata;
- conciliazione giudiziale, il calcolo parte dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio.