Insolvenza banche, indennizzi esentasse

di Noemi Ricci

Pubblicato 16 Gennaio 2017
Aggiornato 22 Novembre 2017 11:04

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Gli indennizzi erogati dal Fondo di solidarietà agli investitori degli istituti di credito interessati dal decreto Salva banche sono esclusi da tassazione: i chiarimenti del Fisco.

Esenti da imposizione fiscale gli indennizzi erogati dal Fondo di Solidarietà istituito dalla legge di Stabilità 2016 che risarciscono il valore di acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dagli istituti di credito oggetto del decreto “Salva banche” (Dl 183/2015): a precisarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 3/E/2017.

I sostanza non sono soggetti a tassazione gli indennizzi riconosciuti dal Fondo di solidarietà agli investitori persone fisiche che hanno acquistato obbligazioni dalle banche insolventi oggetto dell’intervento dello Stato. Questo perché gli indennizzi ricevuti dagli investitori che ne abbiano fatto richiesta, calcolati forfetariamente sul corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti, oppure a conclusione di una procedura arbitrale, rappresentano un reintegro patrimoniale che, come tale, non ha rilevanza ai fini delle imposte.

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Interpretazione che spiega l’Agenzia delle Entrate in una nota stampa, tiene conto anche della risposta fornita all’interrogazione parlamentare n. 3- 02923/2016, secondo la quale:

“L’indennizzo forfettario, non parametrato alla mancata percezione dei proventi derivanti dai medesimi strumenti finanziari ma esclusivamente al corrispettivo pagato in sede di sottoscrizione o acquisto dei titoli, ha natura risarcitoria del danno emergente subito dall’acquirente dei titoli in ragione della violazione degli obblighi di informazione e diligenza previsto dalla normativa finanziaria. Pertanto, in base all’articolo 6, comma 2 del TUIR, l’indennizzo forfetario erogato dal Fondo di solidarietà non è soggetto a tassazione. Lo stesso trattamento si applica anche alle somme erogate attraverso l’attivazione arbitrale, alternativa all’erogazione diretta”.

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Il Fondo di solidarietà è stato istituito dalla Legge di Stabilità 2016 proprio con lo scopo di risarcire, almeno in parte, gli investitori che alla data di entrata in vigore del Dl 183/2015 (decreto Salva banche), il 23 novembre 2015, risultassero in possesso di strumenti finanziari subordinati emessi dagli istituti di credito interessati dalla disciplina introdotta dal decreto: Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell’Etruria e del Lazio- società cooperativa, Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A.