Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n. 229/2016 la legge di conversione del Decreto sisma che fa entrare in vigore la proroga e la sospensione dei termini in materia di versamenti e adempimenti tributari per i contribuenti colpiti dai terremoti che si sono succeduti nel Centro Italia a partire dal 24 agosto.
Entrando nel dettaglio, il termine per la sospensione di adempimenti tributari e versamenti previsto originariamente dal D.M. 1° settembre 2016 al 16 dicembre 2016, è prorogato al 30 settembre 2017 per i versamenti e al 30 ottobre 2017 per gli adempimenti, per coloro che sono stati colpiti dalle varie scosse di terremoto verificatisi nelle zone interessate a partire dalla scorsa estate. Termini che valgono anche per i Comuni indicati successivamente e inizialmente non ricompresi nell’allegato al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° settembre 2016. Rientrano in questa sospensione i versamenti IMU e TASI.
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I redditi derivanti da immobili ubicati nei Comuni coinvolti che risultino distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 28 febbraio 2017 vengono esclusi dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES fino a loro completa ricostruzione e agibilità e comunque per tutto l’anno d’imposta 2017 (dichiarazione dei redditi 2018).
Sarà possibile regolarizzare le mancate ritenute e il mancato riversamento delle ritenute effettuate a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del decreto entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi.
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Vengono inoltre sospesi:
- i versamenti riferiti al diritto annuale a favore delle Camere di Commercio;
- i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione;
- il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
- l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
- il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
- le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle Camere di Commercio;
- il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere;
- i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le Amministrazioni Pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni colpiti.
I sostituti di imposta, a richiesta degli interessati, non dovranno operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017.
Le autorità competenti dovranno inoltre disporre norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 o dal 26 ottobre a seconda dei Comuni interessati, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo relativamente alle forniture di energia elettrica, acqua e gas, alle assicurazioni, alla telefonia e alla radiotelevisione.
Nessuna imposta di bollo dovrà inoltre essere pagata per le istanze presentate dalle persone fisiche residenti o domiciliate e dalle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016.