Lo School Bonus è il nuovo credito d’imposta al 65% sulle erogazioni liberali destinate a scuole ed enti di formazione e ricerca (realizzazione di nuove strutture; potenziamento e manutenzione di quelle esistenti; interventi per l’occupabilità degli studenti) introdotto dalla Legge 107/2015 (articolo 1, commi da 145 a 150) e posticipato dalla Legge di Stabilità 2016 (comma 231, lettera a) fino al 2017 (dal 2018 scenderà 50%).
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A partire dal 1° gennaio 2017 i titolari di reddito di impresa potranno sfruttare il credito d’imposta così ottenuto utilizzando nel modello F24 il nuovo codice tributo “6873”, appositamente istituito dall’Agenzia delle Entrate per la compensazione dello School Bonus con la Risoluzione n. 115/E/2016.
Ricordiamo che il beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni applicate alle medesime spese, ed è previsto un tetto di 100mila euro all’anno per persone fisiche, enti non commerciali e di 250mila euro per i titolari di reddito d’impresa, sempre però rispettando il limite di 700mila euro per il totale dei crediti d’imposta, al netto di eventuali compensazioni tributarie o contributive. Il credito d’imposta viene ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Le persone fisiche e gli enti non commerciali possono utilizzare il credito maturato nella propria dichiarazione dei redditi, mentre i titolari di reddito di impresa possono farlo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni, esclusivamente in compensazione, con la possibilità di portare in avanti, senza alcun limite temporale, le eventuali somme non utilizzate.
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I contribuenti titolari di reddito d’impresa dovranno dunque inserire il nuovo codice tributo “6873” nel modello F24, alla sezione “Erario”, in corrispondenza di quanto esposto nella colonna “importi a credito compensati”. Il campo “anno di riferimento” andrà valorizzato con l’anno in cui sono state effettuate le erogazioni liberali.
– Agenzia delle Entrate.