Con l’approvazione conversione in legge del Decreto fiscale (DL n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016) diventa ufficiale l’addio a Equitalia, che dal 2017 verrà integrato/sostituito dall’Agenzia delle Entrate-riscossione, nonché la rottamazione delle cartelle esattoriali notificate ai contribuenti nel periodo 2000-2016 per il recupero delle somme dovute al Fisco, per i debiti verso l’INPS, per le contravvenzioni e i tributi locali.
Il pagamento della tassa dovuta, o delle somme residue inizialmente richieste in caso di pagamento del debito a rate, deve essere effettuato per intero, ma sono previsti sconti sulle somme da pagare a Equitalia.
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Rottamazione cartelle già rateizzate
La rottamazione delle cartelle Equitalia è aperta anche a chi ha una rateazione in corso e sta pagando i propri debiti con il Fisco a rate, a patto però di essere in regola con il pagamento delle rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In questo caso il contribuente dovrà chiedere una sospensione della rateazione aderendo alla rottamazione e usufruendo così degli sconti previsti su interessi e sanzioni.
Equitalia ricalcolerà l’importo dovuto tenendo conto di quanto già versato dai contribuenti. Nell’eventualità in cui l’importo già versato, comprensivo di interessi e sanzioni originariamente calcolate, dovesse coprire per intero il debito d’imposta ricalcolato dall’ente di riscossione, questo andrà considerato automaticamente già estinto.
La sanatoria Equitalia è accessibile anche ai contribuenti decaduti da una rateazione prima del 1° ottobre 2016, mentre sono esclusi coloro che hanno come scadenza per l’ultima rata del debito il 31 dicembre 2016.
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Cosa si paga
Andranno comunque pagate per intero:
- le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- le somme maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Sconti Equitalia
Non saranno invece dovuti:
- gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,).
Il discorso vale tanto per le cartelle esattoriali quanto per le multe stradali, sulle quali non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Scadenze e modalità
È possibile richiedere la rottamazione delle cartelle esattoriali fino al 31 marzo 2017 compilando l’apposito modulo DA1 sulla definizione agevolata che si trova sul portale Equitalia:
- allo sportello;
- agli indirizzi di posta elettronica e PEC riportati nel modulo della dichiarazione e sul sito Equitalia.
Entro il 31 maggio 2017 si dovrà ricevere una risposta da Equitalia con l’indicazione dell’importo complessivo del debito e l’eventuale bollettino di dilazione, con le date di scadenza del piano di dilazione indicato nel modello da chi ha scelto di pagare a rate.
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Pagamento
Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione o anche in cinque rate, tre nel 2017 (70% del debito) e due nel 2018, entro il 30 settembre, secondo le seguenti modalità:
- con domiciliazione bancaria;
- in banca;
- presso gli uffici postali;
- presso i tabaccai;
- presso i circuiti Sisal e Lottomatica;
- sul sito Equitalia;
- con l’app Equiclick;
- presso gli sportelli di Equitalia.