Tratto dallo speciale:

DURC online: le nuove semplificazioni

di Noemi Ricci

16 Dicembre 2016 09:30

logo PMI+ logo PMI+
I nuovi chiarimenti INAIL in merito alle semplificazioni in tema di DURC online per settore edile e aziende in difficoltà.

Con la circolare n. 48/2016 l’INAIL ha fornito chiarimenti in merito alle novità e le semplificazioni introdotte in tema di DURC online per le aziende edili e imprese interessate da procedure concorsuali ed inserite nel Decreto del Ministro del Lavoro del 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 245/2016.

Il DM ha modificato due articoli del decreto 30 gennaio 2015 che disciplina il DURC online: l’articolo 2 che definisce l’ambito soggettivo della verifica, e l’articolo 5 che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

=> DURC online: le istruzioni

Imprese edili

Per quanto riguarda le imprese edili, la circolare ricorda che l’obbligo di iscrizione alle Casse edili sussiste non solo per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, ma anche per tutte quelle che applicano comunque CCNL del settore edile sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

Per effettuare i controlli su queste imprese, l’INAIL precisa che il sistema dell’INPS effettuerà l’interrogazione negli archivi delle Casse edili, anche se per il codice fiscale non è presente il codice statistico contributivo (CSC) edile.

Procedure concorsuali

In caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio (comma 2) o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (comma 3). L’obiettivo della norma è di consentire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di una possibile riammissione in bonis dell’impresa. L’impresa, per continuare ad avere il DURC regolare, deve comunque essere regolare anche con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi successivi alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

.