Con la Risoluzione n. 112/2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito la propria interpretazione dell’articolo 38-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell’articolo 22, del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, in merito ad istanza di rimborso IVA recante visto di conformità garantito da polizza assicurativa con massimale inferiore alla somma chiesta a rimborso.
In particolare l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il visto conformità del rimborso IVA apposto dal professionista che aveva stipulato una polizza è valido anche se quest’ultima prevede un massimale inferiore alla somma richiesta a titolo di rimborso IVA.
Tale visto, secondo il parere dell’Agenzia, non può considerarsi privo di efficacia perché non si può obbligare il contribuente a prestare garanzia per ottenere il credito chiesto a rimborso – né totale né parziale – salvo che lo stesso non si trovi in una delle situazioni di rischio elencate dalla legge (comma 4 dell’art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972).
L’Agenzia spiega che:
“Concludere diversamente, oltre ad avere l’effetto di traslare l’onere del costo della garanzia in capo ad un soggetto terzo (cioè sul professionista, che dovrebbe stipulare garanzie proporzionali ai crediti chiesti a rimborso dai propri clienti), sarebbe in contrasto proprio con la ratio che ha ispirato le recenti modifiche dell’articolo 38-bis, con le quali è stato soppresso l’onere generalizzato della garanzia per ottenere i rimborsi, circoscrivendone la prestazione solo ai casi in cui ricorre uno dei rischi individuato dalla medesima norma”.
Nella risoluzione l’Agenzia delle Entrate fornisce quindi indicazioni in merito alla procedura da seguire nel caso di istanza di rimborso IVA recante visto di conformità garantito da polizza assicurativa con massimale inferiore alla somma chiesta a rimborso.
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