E’ possibile utilizzare la detrazione per l’acquisto del box auto nuovo anche se il pagamento non viene effettuato tramite bonifico bancario producendo però una dichiarazione notarile che attesta il pagamento dei corrispettivi all’impresa costruttrice o venditrice, e il corretto inserimento in bilancio. La precisazione dell’Agenzia delle Entrate, in risposta a un interpello oggetto della circolare 43/E, rappresenta di fatto un allentamento delle regole fin qui seguite. La normativa di riferimento è l’articolo 16/bis del Tuir, il testo unico imposte sui redditi, che in base alle modifiche apportate (e prorogate anche dalla Legge di Stabilità attualmente in discussione per il 2017), prevede una detrazione al 50% su un tetto di spesa massimo pari a 96mila euro.
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Il decreto applicativo (412/1998) prevede che il pagamento delle spese di acquisto debba però essere effettuato tramite bonifico, bancario o postale, dal quale risultino causale di versamento, codice fiscale del contribuente, partita IVA o codice fiscale del venditore. E non riconosce il diritto alla detrazione nel caso in cui il pagamento sia effettuato con modalità diverse. L’Agenzia delle Entrate, però, con la nuova circolare, fornisce un’intepretazione della norma che consente di applicare una maggior flessibilità.
L’obbligatorietà del bonifico, spiega il Fisco, è strumentale all’applicazione della ritenuta pari all’8% che viene applicata direttamente dall’istituto di credito, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal soggetto che riceve il compenso per la cessione. Quindi, da una parte anche il bonifico bancario o postale, se non compilato correttamente consentendo la ritenuta d’acconto, può non essere valido per applicare la detrazione. Viceversa, un pagamento tramite assegno, accompagnato da atto notarile che attesti la corretta tassazione del reddito prodotto, può essere considerato valido per applicare l’agevolazione.
Nel dettaglio, spiega il Fisco, il contribuente deve ottenere dal venditore, oltre alla certificazione sul costo del box, anche una “dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente”.
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Restano validi i paletti previsti specificamente dalla legge, (comma d del sopra citato articolo del Tuir), per cui il box deve essere pertinenza di un immobile ad uso residenziale. Qui il Fisco fornisce un’ulteriore precisazione: il vincolo pertinenziale deve essere precedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente applica la detrazione. Non è necessario che sia già stato firmato il rogito, mentre ci vuole almeno il preliminare d’acquisto.