Mentre in Italia impazza il caos sui rimborsi della TARI, il cui onere – su indicazione del MEF nella nuova circolare esplicativa – grava sui contribuenti vittime piuttosto che sui Comuni responsabili di averla calcolata in eccesso, è bene ricordare che per legge la tassa sui rifiuti è dovuta anche con riferimento agli spazi scoperti adibiti a posto auto, pur se non denunciati, poiché si presume che la superficie sia potenzialmente idonea a produrre rifiuti (cfr. Commissione Tributaria Regionale di Roma, quattordicesima sezione, sentenza n. 5726/16).
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Nel caso in esame, il contribuente era ricorso in appello dopo che l’Agenzia delle Entrate gli aveva recapitato un accertamento TARI. Tra le motivazioni addotte per ritenerlo illegittimo, il fatto di essere in possesso di una perizia effettuata da un geometra che forniva la prova che le aree oggetto di contestazione in realtà non erano suscettibili di produrre rifiuti, trattandosi di parcheggi scoperti.
Per la CTR, invece, l’accertamento fiscale è comunque legittimo anche se riferito ad un’area scoperta adibita a parcheggio e non denunciata, essendo la stessa suscettibile di produrre rifiuti in base alla presunzione della presenza umana.
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In più, secondo i giudici, l’accertamento TARI è da ritenersi legittimo alla luce della previsione transitoria prevista dall’articolo 238 del decreto legislativo 152/06 che riguarda la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e prevede che, chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa.
Secondo un diverso pronunciamento (Cassazione, Ordinanza 5 settembre 2016, n. 17623), per ottenere l’esenzione TARI su un garage di pertinenza accatastato come magazzino si deve invece presentare apposita documentazione, che comprovi la destinazione d’uso e la sua riconducibilità ai locali per legge esenti dalla tassa sui rifiuti. Quindi, non c’è esenzione in automatico se non si effettua una dichiarazione a riguardo.