Cambia la disciplina del DURC online con il Decreto ministeriale 23 febbraio 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245/2016 che apporta alcune modifiche al DM 30 gennaio 2015 in particolare alle disposizioni contenute nell’articolo 2, al comma 1, e nell’articolo 5, ai commi 2 e 3.
=> DURC Online: come verificare la regolarità contributiva
Entrando nel dettaglio, con riferimento all’articolo 2:
- nel comma 1, viene specificato che le aziende sottoposte alla verifica da parte delle Casse Edili sono anche quelle che ne applicano il relativo contratto collettivo, anche se non classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore edile.
Con riferimento ai commi dell’articolo 5 relativi alla condizione presunta di regolarità:
- il comma 2 prevede ora che in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio;
- il comma 3 prevede invece che in caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, l’impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura di cui all’art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e all’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.
Fonte: Gazzetta Ufficiale.