Trasferte lavoro, car sharing esentasse

di Noemi Ricci

Pubblicato 8 Settembre 2017
Aggiornato 11 Settembre 2017 11:02

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Trasferte di lavoro: car sharing equiparato a taxi e mezzi pubblici, rimborso spese esentasse per il lavoratore senza concorrere alla formazione del reddito.

Le somme rimborsate dal datore di lavoro per il servizio di car sharing non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente in trasferta (art.51, comma 5 del TUIR) all’interno dello stesso Comune in cui si trova la sede di lavoro. Questo, indipendentemente dal fatto che la fattura sia intestata direttamente al lavoratore o al datore di lavoro, cliente della società di car sharing (cfr. Risoluzione n. 83/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate).

=> Guida alle trasferte business

Fisco e Mobilità

Fondamentalmente, dunque, il servizio di car sharing va considerato come un’evoluzione dei tradizionali sistemi di mobilità e per questo è equiparabile alle trasferte di lavoro in taxi o con mezzi pubblici. Allo stesso modo, i rimborsi spesa non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore, ovvero sono esentasse, anche in caso di “utilizzo incrociato”, ovvero nel caso in cui ad essere intestatario delle fatture relative alle spese di trasporto sostenute dai dipendenti in occasione delle trasferte autorizzate sia il datore di lavoro stesso.

In questi casi, infatti, la fattura emessa dalle società di car sharing, o dai taxi, individua:

  • le generalità dell’utilizzatore (nel caso in esame, del dipendente in trasferta nel comune);
  • il luogo di partenza;
  • il luogo di arrivo;
  • l’ora di prenotazione dei veicolo; o l’ora di partenza;
  • l’ora di arrivo a destinazione; o i chilometri percorsi.

Per approfondimenti: Agenzia delle Entrate.