Con la Circolare n. 39/E/2016 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modifiche normative in materia di deducibilità dei costi sostenuti e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti ovvero localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata (inseriti nella cosiddetta Black List).
=> Black List e White List Fisco
La disciplina riguardante il regime di deducibilità delle spese sostenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata, contenuta nell’articolo 110, commi da 10 a 12-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), è stata infatti oggetto di importanti interventi normativi negli ultimi due anni.
A fronte di queste modifiche l’Agenzia ha ritenuto necessario effettuare un’approfondita analisi della normativa, facendo luce su alcuni passaggi più oscuri della disciplina.
=> Deducibilità spese professionali: guida
Tra le novità di maggiore rilievo introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 segnaliamo l’abrogazione della disciplina speciale di limitazione di deducibilità riservato ai costi Black List (ad essere cancellati sono stati i commi da 10 a 12-bis dell’articolo 110 del TUIR).
Questo significa che dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2015 le operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata seguono i principi ordinari, dunque alle spese e agli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti in tali Stati si applica il regime generale di deducibilità relativo ai componenti negativi di reddito.
Di conseguenza viene meno l’obbligo di indicare separatamente in dichiarazione i costi Black List, viene abolita la sanzione in caso di inadempienza e perdono ogni valenza gli elenchi tassativi degli Stati o territori a fiscalità privilegiata.
.