Tratto dallo speciale:

Innovazione: formazione senza sgravi

di Francesca Vinciarelli

28 Settembre 2016 09:30

logo PMI+ logo PMI+
L'Agenzia delle Entrate chiarisce quando le attività di ricerca e sviluppo per la creazione di corsi di formazione innovativi hanno, o meno, diritto al credito d'imposta.

Nessun credito d’imposta può essere riconosciuto per le attività di ricerca e sviluppo per la creazione di corsi di formazione innovativi, a chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 80/E/2016, in risposta ad un interpello, dopo aver acquisito il parere del competente Ministero dello Sviluppo Economico.

Il dubbio sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguardava l’interpretazione dell’articolo 3 del D.L145/2013 (convertito dalla L.9/2014) e sostituito dall’articolo 1, comma 35, della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) che riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, un credito di imposta per investimenti in misura pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

=> Bonus Ricerca, istruzioni e FAQ

In particolare veniva chiesto all’Agenzia se dessero diritto al credito d’imposta attività descritte come “attività, di ricerca e sviluppo, dedite alla creazione di corsi di formazione con un forte contenuto innovativo, soprattutto per quanto attiene ai processi (articolazione dei prodotti formativi) […] così articolate:

  • costruzione e profilazione degli attori del nuovo settore a cui si rivolge l’indagine, diretta ad individuare gli attuali fabbisogni di servizi e di formazione;
  • servizi su analisi e indagini connesse ai caratteri del nuovo mercato di riferimento;
  • analisi della concorrenza relativa agli attuali servizi di formazione nel settore di riferimento;
  • elaborazione di percorsi formativi innovativi per il settore di riferimento;
  • incarico per la predisposizione ed articolazione dei percorsi, contenuti e metodologie didattiche per i corsi di formazione «Executive Master e Master annuali con forma residenziale e Campus»”.

Secondo l’Agenzia, però, tali spese non darebbero diritto al credito d’imposta perché il “prodotto, processo o servizio” al quale sono state finalizzate le attività di ricerca e sviluppo per le quali si richiede accesso al credito di imposta consiste in corsi di formazione che non sembrano presentare un’innovazione, ai sensi del D.L. 145/2013 essendo il processo seguito per la definizione dello specifico progetto formativo (analisi fabbisogni; mappatura del settore; elaborazione dei percorsi formativi; articolazione di percorsi, contenuti, metodologie), nonché la sua articolazione modulare e le metodologie didattiche (lezioni frontali, FAD, project work, role playing, business games, tirocini formativi, learning by doing, ecc.) già impiegate in altre esperienze di erogazione di alta formazione.

=> Legge di stabilità 2015: credito d’imposta ricerca e sviluppo

Si presume inoltre, si legge nella Risoluzione delle Entrate:

“Che il percorso formativo sia destinato ad essere erogato dietro remunerazione, ma la destinazione commerciale è motivo espresso di esclusione dal credito di imposta per i “prodotti, processi o servizi” di cui all’ articolo 3 comma 4, lettera c) del D.L. 145/2013, fatta eccezione per i prototipi richiamati all’ultimo passaggio della stessa lettera c), tra i quali non rientra il caso di specie”.

.