L’indennità di mobilità verrà sostituita dalla NASpI a partire dal 1° gennaio 2017, quando non troveranno più applicazione le norme relative al tale ammortizzatore sociale, come previsto dalla legge Fornero del 2012 (articolo 2, comma 71). Si concluderà quindi, con il nuovo anno, l’iter procedurale di passaggio al regime della NASpI.
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Da sottolineare che, conseguentemente al superamento della mobilità, i datori non potranno più godere dei benefici anche contributivi legati all’assunzione di lavoratori in mobilità. Si tratta di due ammortizzatori sociali notevolmente differenti tra loro in termini di contribuzione versata dal datore di lavoro, requisiti di accesso, durata, misura e tipologie di agevolazioni.Per quanto concerne gli aspetti legati ai requisiti di accesso, la prestazione di disoccupazione NASpI è rivolta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione a seguito di:
- licenziamento individuale,
- licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n.23 del 2015,
- dimissioni per giusta causa (individuate dalla giurisprudenza),
- risoluzione consensuale (esclusivamente se avvenuta secondo la procedura di cui all’art. 7, L. 604/1966).
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L’indennità di mobilità è invece rivolta ai lavoratori licenziati a seguito di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n.223 del 1991 da aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale e appartenenti a particolari settori economico-produttivi.
Dal 2017 verranno quindi esclusi dalla mobilità i lavoratori occupati presso un datore di lavoro con più di 15 dipendenti e poi licenziati, iscritti nelle liste a partire dal 1° gennaio 2017.