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Immobili all’estero, nuove regole fiscali

di Noemi Ricci

Pubblicato 21 Settembre 2016
Aggiornato 20 Gennaio 2023 17:01

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Aggiornamento "White List": chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sulla compilazione del quadro RW nel modello UNICO.

Con l’aggiornamento da parte del Ministero delle Finanze della lista dei cosiddetti “Paesi White List”, che è stata integrata con nuovi Paesi con i quali ha preso il via lo scambio di informazioni mediante convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, è cambiato anche il Quadro RW della dichiarazione dei redditi annuale.

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Ora l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 77/E/2016, in risposta ad un interpello, ha fornito nuovi chiarimenti in merito. Il dubbio posto all’Agenzia riguardava in particolare un immobile sito in Svizzera, Paese uscito ora dalla lista dei cosiddetti paradisi fiscali.

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L’Agenzia ricorda in primo luogo che l’indicazione di tale investimento nel quadro RW del modello UNICO è funzionale da un lato, al monitoraggio da parte del Fisco degli investimenti esteri detenuti dai cittadini residenti in Italia e dall’altro alla determinazione, e relativo versamento, dell’Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero e sulle attività finanziarie detenute all’estero.

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L’Agenzia ricorda inoltre che sono soggetti all’obbligo di monitoraggio le consistenze di tutti gli investimenti detenuti all’estero anche nel caso in cui sussista una capacità produttiva di reddito meramente potenziale e quindi eventuale e lontana nel tempo derivante dall’alienazione, dall’utilizzo nonché dallo sfruttamento del bene.

Nel quadro RW vanno quindi riportati anche gli investimenti di natura patrimoniale quali, ad esempio, gli immobili tenuti a disposizione indipendentemente dall’effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta, come ricordato anche nella circolare n. 38/E/2013.

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Per quanto riguarda l’IVIE il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l’immobile.

In caso di immobili oggetto di successione o donazione, fa fede il valore dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. In mancanza di tali documenti fa fede il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante.

Per le attività espresse in valuta estera, il valore deve essere riportato nel quadro RW del modello UNICO insieme al controvalore in euro, calcolato applicando il cambio medio del mese e dell’anno in cui in cui ricade la data di acquisto, come indicato nel provvedimento di accertamento dei tassi di cambio. In questo modo non sarà necessario aggiornare il valore indicato nella dichiarazione dei redditi.

Se invece il controvalore in euro si calcola tenendo conto del valore di mercato, rilevabile al termine dell’anno (o del periodo di detenzione), applicando il cambio medio del mese in cui ricade detto termine o periodo come indicato nel provvedimento di accertamento dei 5 tassi di cambio, sarà necessario aggiornare annualmente il valore indicato nella dichiarazione.

L’Agenzia precisa infine che, per individuare il tasso di cambio medio mensile relativo a periodi in cui l’accertamento dei cambi delle valute estere era ancora di competenza del Ministero delle Finanze, ovvero nei periodi antecedenti all’entrata in vigore del decreto del Ministero delle Finanze del 28 dicembre 2000 (12 gennaio 2001), bisogna necessariamente, fare riferimento agli appositi decreti adottati dal Ministero delle Finanze.

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