L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sull’assegnazione o cessione agevolata di beni d’impresa ai soci, prevista dalla Legge di Stabilità 2016, in vista della scadenza del 30 settembre (data entro cui effettuare le operazioni per utilizzare il beneficio fiscale). L’agevolazione per le imprese che assegnano o cedono beni ai soci è prevista dai commi da 115 a 120 della legge 208/2015, mentre il nuovo documento di prassi del Fisco è la circolare 37/E, che risponde a una serie di dubbi seguiti alla circolare esplicativa dello scorso giugno. Nessuna novità, per ora, in materia di eventuale proroga (si era parlato di slittamento a fine novembre).
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L’agevolazione riguarda sia beni immobili sia mobili, che devono essere iscritti in pubblici registri e si applica automaticamente in seguito al comportamento contabile dell’impresa.
Si applica a società in nome collettivo, in accomandita semplice, Srl, Spa, società in accomandita per azioni. La norma prevede anche l’agevolazione fiscale per la trasformazione in società semplice di quelle che hanno per oggetto la gestione dei beni in questione (anche in questo caso, l’operazione deve avvenire entro fine settembre).
L’agevolazione consiste in un’imposta sostitutiva, con aliquota all’8% o al 10,5% per le società non operative, sulla differenza fra i valore normale dei beni e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Previsto anche il dimezzamento dell’imposta proporzionale di registro, mentre imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
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L’assegnazione dei beni comporta la necessità di annullare riserve contabili in misura pari al valore attribuito al bene: in mancanca di queste riserve quindi, non è possibile utilizzare il beneficio fiscale. Alle riserve annullate per eftetto dell’assegnazione si applica imposta sostitutiva del 13%.
Entro il 30 settembre bisogna versare il 60% dell’imposta sostitutiva: il saldo va poi effettuato entro il 16 giugno 2017.
Il Fisco chiarisce che l’agevolazione è automatica: indipendentemente dal valore attribuito al bene ai fini contabili, plusvalenza e minusvalenza rilevanti ai fini fiscali sono quelle determinate avendo come riferimento il valore normale/catastale.
La circolare fornisce dettagli operativi sulla rilevanza fiscale delle varie tipologie di plusvalenze e minusvalenze che si possono determinare (beni iscritti fra le immobilizzazioni, beni merce, componenti negative derivanti dall’assegnazione agevolata), delle riserve da annullare, di particolari operazioni (usufrutto, beni concessi in affitto d’azienda).
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Fra le precisazioni: anche nelle operazioni di cessione, così come in quelle di assegnazione, l’imposta sostitutiva sulla plusvalenza libera riserve di utili: in questo caso, nelle società di capitali le plusvalenze non vengono tassate in sede di distribuzione ai soci, mentre nelle società di persone il meccanismo ne assicura la non tassazione in capo ai soci. vengono analizzate una serie di casi particolari di assegnazione: recesso soci, fusione, scissione.
Per quanto riguarda la base imponibile IVA, si ribadisce che si prende a riferimento il prezzo di acquisto o, in mancanza, il prezzo di costo dei beni, e vengono specificati i criteri per la determinazione del prezzo del bene, con specifico riferimento alle ultime sentenze della Corte di Giustizia UE.
In materia di trasformazione agevolata in società semplice della società che gestisce i beni, viene precisato che la trasformazione di una società commerciale in una di semplice gestione immobiliare comporta la chiusura della Partita IVA.
Agenzia delle Entrate