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Accertamento IVA, deroghe allo Split Payment

di Francesca Vinciarelli

19 Settembre 2016 11:00

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Niente split payment sulla maggior IVA accertata, il fornitore può rivalersi sul cliente PA: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Con la risoluzione 75/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito, in risposta ad un interpello, chiarimenti in merito split payment e più in particolare in merito ai limiti all’applicazione dell’istituto della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17 ter DPR 26 ottobre 1972, n.633.

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A presentare l’interpello è stato un operatore nazionale attivo nell’approvvigionamento, nella vendita di energia elettrica e gas naturale, nella promozione e diffusione dell’utilizzo di energia pulita, chiedendo chiarimenti in merito alla compatibilità dell’istituto della rivalsa disciplinato dall’art.60, comma settimo, del DPR 633/72, in presenza di accertamento a carico del prestatore/cedente, con l’istituto della scissione dei pagamenti, nell’ipotesi in cui il committente/acquirente sia un ente pubblico per cui trova applicazione la disciplina di cui all’art.17 ter del medesimo decreto.

Nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate si legge che:

“l’IVA relativa all’accertamento definito dalla società istante, a seguito dell’avvenuto pagamento delle somme dovute, in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di split payment, potrà essere addebitata in via di rivalsa, ai sensi dell’articolo 60, settimo comma, del DPR n. 633 del 1972, anche in presenza di soggetti per i quali ordinariamente trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti”.

Il comma 7 dell’art. 60 del DPR 633/72 introdotto con l’articolo 93 del D.L. n.1 del 24 gennaio 2012, ricorda l’Agenzia, è stato inserito allo scopo di garantire la conformità delle disposizioni interne ai principi di neutralità e di detrazione, previsti dalla normativa comunitaria in termini di caratteristiche immanenti all’intero sistema dell’imposta sul valore aggiunto.

Per questo motivo viene riconosciuta al contribuente la possibilità:

“Per il contribuente che subisca l’accertamento per un’IVA versata in misura inferiore, di riaddebitare la maggiore imposta così accertata al proprio cessionario/committente a titolo di rivalsa. In caso contrario, per effetto della rettifica operata in sede d’accertamento, l’IVA resterebbe a carico del soggetto passivo verificato, in violazione del principio di neutralità dell’imposta”.

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L’Agenzia ricorda inoltre quanto già precisato nella circolare n.1/E del 2015:

“La disciplina della scissione dei pagamenti persegue la finalità di arginare l’evasione da riscossione dell’IVA, nell’ambito delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni indicate dalla norma, trasferendo il pagamento del debito IVA dal relativo fornitore in capo alle amministrazioni stesse.

Si tratta di un trasferimento in termini di obbligo di versamento che non comporta la traslazione della soggettività passiva. Tale circostanza legittima l’Amministrazione finanziaria a contestare la maggiore imposta dovuta al fornitore che abbia emesso fattura con errata applicazione dell’IVA.

Il successivo versamento, da parte di quest’ultimo, in sede di definizione dell’accertamento, vale a dissipare qualsiasi pericolo e rischio di mancato incasso dell’imposta, sotteso, come visto, al meccanismo dello split payment”.

 Fonte: Agenzia delle Entrate.