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Canone RAI, guida al rimborso

di Barbara Weisz

Pubblicato 16 Settembre 2016
Aggiornato 27 Settembre 2016 11:45

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Attiva la richiesta di rimborso del Canone RAI in bolletta: aventi diritto, procedura web, modello da compilare, tempi di rimborso.

Rimborso_RAI
Come annunciato, l’Agenzia delle Entrate ha messo online
l’applicazione web per chiedere il rimborso del Canone RAI, da parte di chi ha pagato con la bolletta di luglio l’abbonamento alla TV di Stato ma che non era chiamato a farlo (es: errato addebito; diritto all’esenzione; canone già pagato diversamente…).  I criteri per esercitare il diritto al rimborso sono contenuti nel provvedimento del 2 agosto 2016. L’istanza deve essere presentata dal titolare della bolletta o dai suoi eredi, anche rivolgendosi a un intermediario abilitato.

=> Modello e Istruzioni – Rimborso Canone RAI

Procedura

La procedura non richiede la necessità di scaricare alcun software. Dalla homepage del sito dell’Agenzia delle Entrate, il percorso da compiere per inviare la richiesta di rimborso del Canone RAI pagato ma non dovuto è il seguente: Cosa devi fare – richiedere – Canone TV.

Dal menù a sinistra si clicca sulla voce Richiesta di rimborso del Canone TV addebitato nelle fatture elettriche. Bisogna quindi inserire le credenziali per i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (le stesse utilizzate ad esempio per la dichiarazione dei redditi precompilata): si arriverà al modello di domanda da compilare.

Nel modulo bisogna indicare l’anno a cui si riferisce il rimborso (che in questo caso sarà necessariamente il 2016) – la procedura è valida solo per i rimborsi relativi al Canone RAI in bolletta, che ha esordito quest’anno) – l’importo e gli identificativi delle fatture.

=> Rimborso Canone RAI: istruzioni di compilazione

Ecco quali sono le motivazioni per cui si può chiedere il rimborso:

  • età superiore ai 75 anni con reddito complessivo familiare non superiore a 6mil 713,98 euro: bisogna aver presentato l’apposita dichiarazione di esenzione;
  • requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (diplomatici e militari stranieri): anche qui, bisogna aver presentato l’istanza di esenzione;
  • canone già pagato con modalità diversa dall’addebito in fattura (ad esempio, prelievo sulla pensione);
  • canone già pagato su un’altra utenza elettrica: in questo caso, bisogna indicare il codice fiscale del familiare a cui è stato addebitato il canone. La presentazione del modulo di rimborso vale anche come richiesta di esenzione per i prossimi anni (nel caso in cui non sia già stata presentata);
  • il richiedente non ha televisore ed ha presentato la relativa dichiarazione entro la scadenza dello scorso 16 maggio;
  • altre motivazioni, da specificare nell’apposito spazio.

La richiesta si considera presentata nella data che risulta dalla ricevuta telematica rilasciata dalla procedura.

Resta possibile continuare a utilizzare il modello cartaceo, inviandolo per posta.  Per chi non utilizza la procedura telematica, infatti, il modulo (scaricabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con le relative istruzioni) va compilato e inviato per raccomandata a: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Il rimborso viene effettuato dalla compagnia elettrica entro un massimo di 45 giorni dalla richiesta, direttamente nella prima bolletta utile oppure con altre modalità. Se il rimborso dell’impresa elettrica non va a buon fine, viene effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.