Con la risoluzione 74/E/2016 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per individuare quali beni materiali strumentali rientrino nel maxi-ammortamento introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (commi 91-93, legge 208/2015) è necessario cercare lo specifico coefficiente di ammortamento fissato dal DM del 31 dicembre 1988, verificando che superi la soglia del 6,5% senza applicare le “formule” previste dagli articoli 102-bis e 104 del TUIR.
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Dubbi interpretativi erano stati posti in merito alla possibilità di usufruire del maxi-ammortamento per gli strumenti necessari allo svolgimento dell’attività di distribuzione di gas naturale a fronte del fatto che le aliquote fiscali individuate dall’articolo 102-bis del TUIR sono diverse da quelle stabilite dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988.
Il punto è che il comma 93 della Legge di Stabilità 2016 prevede che l’agevolazione non si applichi agli “investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 (…) stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all’allegato n. 3”.
Facendo riferimento al TUIR, i beni materiali strumentali utilizzati per la distribuzione di gas naturale sarebbero esclusi dal bonus, applicando il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, vi rientrerebbero.
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L’Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito il criterio da seguire per individuare gli investimenti agevolabili usufruendo di una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione sostenuto per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016: i coefficienti d’ammortamento a cui far riferimento sono quelli fissati dal DM.
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