Scadenza in vista per il versamento del Canone RAI 2016: quella del 31 ottobre per chi non riceve l’addebito in bolletta elettrica e paga con il modello F24 l’intero importo di 100 euro. Dal 2017 è comunque prevista la riduzione del tributo, come ha confermato il premier Matteo Renzi («abbasseremo il Canone RAI per il prossimo anno»): il nuovo metodo di riscossione aumenta gli introiti riducendo l’evasione, così da consentire di ridurre il costo dell’abbonamento alla TV di Stato.
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Nel 2016 il Canone RAI è sceso a 100 euro dai 113,50 dell’anno precedente, con l’obiettivo di portarlo nel 2017 a 95 euro. Ricordiamo che, in base al comma 160 della Legge di Stabilità, è prevista anche la soglia di esenzione per i pensionati over 75 a basso reddito (8mila euro).
Per quanto riguarda le prossime scadenze, coloro che hanno ricevuto le prime rate del Canone con la bolletta luglio continueranno a vedersi addebitare le ulteriori rate 2016 di 10 euro. I contribuenti che invece non pagano l’abbonamento RAI tramite la bolletta (ad esempio, perché non hanno un’utenza intestata, oppure perché abitano nelle isole minori in cui non c’è allacciamento alla rete nazionale), devono effettuare il versamento tramite il modello F24 entro il 31 ottobre.
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Dal 15 settembre, invece, sarà possibile utilizzare il sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate per trasmettere le istanze di rimborso, nel caso in cui sia stato addebitato in bolletta un abbonamento non dovuto (perché il canone RAI viene pagato su un’altra utenza, oppure per aver presentato validamente richiesta di esenzione). I termini per il ricorso sono già aperti, ma fino al 15 settembre prevedono solo la presentazione cartacea.
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Infine, è già possibile chiedere l’esenzione per il 2017. Il termine ultimo è il 31 gennaio, l’adempimento riguarda coloro che non possiedono un televisore. Attenzione: in questo caso la richiesta va rinnovata tutti gli anni. Nel caso in cui nel 2016 sia stata presentata la dichiarazione compilando il quadro B (abbonamento pagato da altro membro della famiglia anagrafica), non bisogna rinnovare la richiesta.